T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 2010 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che, con ric. nr. 10931/1998 promosso innanzi a questo Tribunale, il sig. D.M.A., odierno ricorrente, ha impugnato il provvedimento di esclusione dello stesso D.M., per difetto dei requisiti attitudinali, dal concorso per 780 allievi agenti della P.S.;

– che con ordinanza nr. 2534/1998 del 23.9.1998, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione interinale del provvedimento impugnato col ricorso dianzi citato;

– che, di seguito alla citata ordinanza, l’Amministrazione resistente ha ammesso il D.M. a frequentare, con riserva, il 147° Corso A.A. dall’1.2. al 31.7.1999: termine, quest’ultimo, sotto il quale il D.M. – in attesa della definizione del giudizio pendente presso questo Tribunale – è stato rinviato al luogo di residenza senza essere nominato Agente in prova;

– che, con sentenza nr.992/2000 del 15.2.2000, la Sezione ha accolto il ric. nr. 10931/1998, annullando il provvedimento di esclusione dal concorso impugnato dal ricorrente e facendo salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a.;

– che di seguito alla detta sentenza il D.M., è stato risottoposto ad accertamenti attitudinali e giudicato idoneo e quindi nominato Agente in prova con decorrenza giuridica dall’1.8.1999 ed economica dal 10.7.2000, data sotto la quale ha assunto effettivo servizio presso il Reparto Mobile di Milano;

– che la sentenza nr.992/2000 del 15.2.2000 non è stata appellata ed è passata in giudicato, come da certificazione esibita da parte ricorrente;

– che, con intimazione notificata il 23.11.2010 il D.M. – interessato al riconoscimento dell’anzianità di sede a partire dall’1.8.1999 (e non dal 10.7.2000) ai fini del trasferimento in altra sede (Foggia)- ha diffidato l’amministrazione dell’Interno (che con nota del 12.5.2010 aveva escluso di poter computare nell’anzianità di sede il periodo compreso tra l’1.8.1999 ed il 09.7.2010 non risultando in detto arco temporale svolto effettivo servizio) ad ottemperare alla predetta decisione di questa Sezione e, dunque, a riconoscergli l’anzianità di servizio e di sede a partire dall’1.8.1999 e ad inserire il suo nominativo nella graduatoria degli aspiranti al trasferimento dal Reparto Mobile di Milano alla sede di Foggia ivi indicata;

– che l’amministrazione, con determinazione del 29.12.2010 di replica alla predetta diffida, ha confermato l’indirizzo assunto il 12.5.2010;

– che con l’actio iudicati introduttiva dell’odierno giudizio di ottemperanza parte ricorrente ha chiesto all’adito Giudice che venga dichiarata la nullità, per violazione del giudicato formatosi sulla decisione nr.992/2000, sia del provvedimento del 26.6.2000 di nomina ad Agente in prova di cui sopra (nella parte in cui prevede, ai fini dell’inquadramento in ruolo, una decorrenza economica diversa e posticipata rispetto alla decorrenza giuridica), che della graduatoria degli aspiranti al trasferimento presso le sedi della P.S. in provincia di Foggia;

– che la resistente Amministrazione si è costituita in giudizio tramite mero atto di stile;

– che nella camera di consiglio del 24.2.2011 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione;
Motivi della decisione

– che, per pacifica giurisprudenza, al fine di stabilire se l’amministrazione abbia effettivamente soddisfatto il giudicato ovvero sia rimasta inerte o abbia adempiuto solo in parte o abbia tenuto un comportamento elusivo, occorre riferirsi alla concreta realtà processuale e al contenuto della sentenza, in relazione al thema decidendum introdotto nel giudizio e dibattuto fra le parti, non essendo consentito dilatare tale contenuto fino a comprendere statuizioni non contenute nella sentenza e che non siano un effetto diretto ed immediato della stessa. (Cfr., ex multis, Cons. St., nr. 1194 del 2007 e n. 3896 del 2006);

– che la decisione di questa Sezione del cui giudicato si tratta ha avuto riguardo a fattispecie il cui il candidato ricorrente era stato escluso da una procedura concorsuale per difetto del prescritto requisito attitudinale ed (essa sentenza) ha esaurito i propri effetti con la demolizione giurisdizionale dell’atto di esclusione, facendo, ovviamente, salvi gli ulteriori provvedimenti della p.a.;

– che, pertanto, oltre alla statuizione annullatoria, l’unico vincolo che il giudicato formatosi sulla sentenza de qua ha, con effetto diretto ed immediato, imposto, pur se in modo implicito (cfr. al riguardo Ad.Pl. 4.12.1998, n. 8; Sez. V, 9.10.2006, n. 5995), alla soccombente amministrazione, è consistito (non nell’obbligo di considerare il ricorrente in possesso del requisito attitudinale prescritto per la partecipazione al corso Allievi, ma) nell’obbligo di assoggettare il ricorrente a nuova valutazione attitudinale volta ad accertare il possesso, o meno, del citato requisito;

– che, conseguentemente, nessun obbligo puntuale da essa sentenza desumibile od evincibile, si imponeva all’amministrazione in ordine alla decorrenza degli effetti giuridicoeconomici dell’inquadramento in ruolo del ricorrente: atto quest’ultimo costituente conseguenza di un vincolo, né direttamente nè indirettamente, derivante dal giudicato e che, ove ritenuto lesivo, andava gravato nei termini di rito in sede di giurisdizione generale di legittimità;

– che l’actio iudicati in epigrafe deve pertanto ritenersi manifestamente infondata;

– che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Respinge il ricorso in esame.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che, forfetariamente, liquida in Euro1500,00 a beneficio della resistete amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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