Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2010) 08-03-2011, n. 9010 Fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro dell’8 aprile 2008, che aveva dichiarato M.D. – in qualità di amministratore unico della società Dema s.r.l., dichiarata fallita con sentenza dell’1 aprile 2003 dello stesso Tribunale – colpevole del reato di cui all’art. 217 l.f. per avere tenuto irregolarmente i libri contabili della stessa società appostando in maniera generica le voci "crediti in sofferenza per Euro 28.855,38 e anticipi fornitori per Euro 23.359,50" senza una specificità in dette poste e, per l’effetto, l’aveva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.

Avverso la pronuncia anzidetto il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnativa parte ricorrente deduce violazione di legge, per assoluta mancanza di motivazione, posto che la sentenza impugnata si risolveva in mero excursus di principi dottrinali e giurisprudenziali in materia e rendeva, pertanto, una motivazione meramente fittizia.

Con il secondo motivo deduce, comunque, il difetto motivazionale, in quanto la sentenza anzidetta non indicava il percorso logico giuridico seguito dal giudice di merito. n terzo motivo deduceva l’erroneità anche nel merito della pronuncia in oggetto, che non aveva considerato l’eccezione difensiva secondo cui le irregolarità vere o presunte riguardavano, secondo il curatore fallimentare, gli esercizi 1998 e 1999, ossia oltre i tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento. Non aveva considerato neppure le dichiarazioni del teste E., perito contabile, secondo cui la contabilità della Dema era stata correttamente tenuta, in quanto le poste in contestazione erano indicate nei partitali e, in seguito, i saldi venivano riportati in contabilità, senza alcuna specificazione.

Con la memoria indicata in epigrafe, il difensore ha eccepito la prescrizione.

2. – Sono certamente fondate le censure di parte ricorrente che critica l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, siccome generico e nient’ affatto aderente alla specificità del processo. Ed invero, eludendo del tutto le obiezioni difensive espresse nell’atto di gravame – oggi riprodotte nel terzo motivo – il giudice a quo si è limitato a generiche proposizioni in ordine agli elementi costitutivi del reato di bancarotta semplice, così rendendo motivazione meramente apparente e totalmente defocalizzata.

La carenza di motivazione, nel quale si risolve il vizio riscontrato, è causa di nullità della sentenza, che va, quindi, dichiarata nei termini espressi in dispositivo, con rinvio al competente giudice di merito perchè proceda a nuovo esame, tenendo conto delle doglianze difensive espresse nei motivi di appello.
P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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