T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 2008 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente è Ispettore della Polizia di Stato.

Occorre ricostruire gli eventi intervenuti in punto di fatto.

In data 30.11.1999 è stato emesso certificato a firma del medico del SSN Dr. Ghepardi De Candii G. per prescrivere al ricorrente analisi mediche di laboratorio per la diagnosi "astenia".

Con la nota USN 1778C/1.c in data 1.12.2000 la Direzione dell’Ufficio sanitario presso il Reparto autonomo Ministero dell’Interno ha disposto l’applicazione della procedura di cui all’art. 48, comma 4, del DPR n. 782/1985 nei confronti del medesimo perché riscontrato affetto dal proprio medico curante, mediante certificazione, da una patologia che rientra nella citata normativa.

In data 2.12.2000 è stato adottato biglietto di uscita dalla CMO di Roma essendo stata certificata l’assenza di patologie a grado esimente in atto e giudicata l’idoneità al servizio del ricorrente.

Con la nota USL 1190C/1.c in data 2.12.2000 la Direzione dell’Ufficio sanitario presso il Reparto autonomo Ministero dell’Interno ha disposto la revoca della procedura di cui al richiamato art. 48.

Con la nota USN 80/C/1.c del 28.5.2001 la Direzione dell’Ufficio sanitario presso il Reparto autonomo Ministero dell’Interno ha attestato che il N. è stato sottoposto a visita con colloquio neuro psichiatrico da cui è emersa l’assenza di elementi psicopatologici, sia anamnestici che attuali.

In data 7.8.2001 il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento datato 1.12.2000 dall’Ufficio sanitario del RAMI.

Infine, con decreto a firma del Capo della Polizia, Direttore generale della P.S. emesso il 28.3.2002, notificato in data 24.4.2002, è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento USN 1178c/1 c del 1.12.2000 emesso dal medico principale della Polizia di Stato con cui è stata disposta l’applicazione a carico del medesimo della procedura di cui all’art. 48 del DPR n. 782/1985.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione degli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 della L. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria contraddittorietà e motivazione insufficiente;

2). Violazione art. 48 DPR n. 782/1985, eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta, contraddittorietà.

I). In via preliminare deve essere richiamata la normativa in materia.

Il D.P.R. 28101985 n. 782 reca la "Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza".

L’art. 48 contiene le disposizioni comuni e prevede che "La tessera deve essere rinnovata nell’ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, in uniforme ed in abito civile. Ha validità decennale salvo limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d’impiego o di servizio. Deve essere restituita all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuropsichiche. Le tessere di riconoscimento vengono rilasciate dal capo della Polizia o da funzionari a ciò espressamente delegati. Il documento per il capo della Polizia viene rilasciato dal Ministro".

II). Può ora passarsi all’esame del merito dell’impugnativa.

In particolare, con i motivi di ricorso l’interessato sostiene che il provvedimento impugnato è carente di motivazione e sprovvisto di adeguata istruttoria; nella specie sarebbero oscure le "esigenze di prudenza e cautela" menzionate nella nota n. 850/A.7/16591 del 13.11.2001.

Controparte si è costituita con memoria depositata il 13.11.2010 nella quale ha eccepito l’improcedibilità per sopravenuta carenza di interesse (sul presupposto che, a seguito del successivo giudizio della CMO, che ha rilevato l’assenza di sintomi e/o segni attribuibili a una infermità di ordine psichiatrico, al ricorrente è stata restituita la tessera di riconoscimento e il materiale di armamento in dotazione) e l’infondatezza nel merito.

Il Collegio ritiene che i vizi dedotti non meritano positivo apprezzamento e la manifesta infondatezza del ricorso consente di assorbire l’esame dell’eccezione pregiudiziale.

In proposito dall’interpretazione testuale della norma emerge che la tessera di riconoscimento "deve essere ritirata" in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuropsichiche.

Nella specie, come sostenuto da controparte, è sufficiente anche l’ipotesi di "mero sospetto" nel senso che il provvedimento risponde a esigenze in un certo senso cautelari. Il Collegio, sul punto, è di contrario avviso rispetto a quanto sostenuto dal ricorrente che contesta, alla pagina 7 dell’impugnativa, la sussistenza del detto elemento. Infatti, il concetto è da ricostruirsi e da intendersi, indubbiamente, in senso ampio in connessione con le finalità cautelative e di prevenzione della norma.

Dunque, da un punto di vista strettamente clinico, non occorre una precisa diagnosi neuropsichiatrica ma la semplice sussistenza di condizioni cliniche rilevate da un disturbo di natura neuropsichiatrica riconducibile nell’alveo di una patologia.

Analogamente, non sussiste il lamentato difetto di motivazione, avuto riguardo anche a tutti gli atti istruttori che integrano "per relationem" la motivazione del provvedimento impugnato.

Come noto, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logicogiuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5868; idem, Sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341; idem, Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1047; idem, Sez. IV, 22 settembre 2005, 4982; cit. n. 1750 del 2006).

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (fra le tante Cons. Stato sez.V, 3 aprile 2002 n. 1904), atteso il disposto di cui all’art. 3 L. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione.

All’osservanza dell’obbligo della motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall’art. 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e il motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta (cfr.,ex multis, Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 22 settembre 2005, n. 1431; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 20 gennaio 2006, n. 460; Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750).

Nel caso in esame, la motivazione, come sopra identificata, sussiste; così come quella del sostrato istruttorio.

Inoltre:

a) risulta esternato l’iter logico che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato;

b) si tratta, in materia, di provvedimenti discrezionali, illegittimi soltanto nell’ipotesi di gravi incongruenze o illogicità, che, nel caso di specie, non si ravvisano.

Pertanto, risultando complessivamente legittimo l’operato della PA, il ricorso è da respingere.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il presente ricorso.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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