Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2011, n. 10228 Previdenza e assistenza sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.F. ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, indicata in epigrafe, che, confermando la sentenza di primo grado e senza disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, ha rigettato la domanda da lei proposta per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, ritenendo insussistente i requisito sanitario prescritto dalla L. n. 118 del 1971, art. 12.

Al ricorso, articolato in tre motivi, resiste l’INPS con controricorso. Il Comune di Matino, anch’esso intimato, non ha svolto attività difensiva. Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Nel primo motivo, con denuncia di violazione ed erronea applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., in una con vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia disposto ulteriori indagini tecniche, nonostante le doglianze contenute nell’atto di gravame.

2. Con il secondo motivo e con denuncia di vizio di motivazione in relazione alla L. n. 118 del 1971, art. 2 si assume che la sentenza impugnata non ha adeguatamente valutato l’incidenza invalidante delle patologie (depressione, ipoacusia e spondiloartrosi), nonostante ne fosse stata rappresentata la gravità nell’atto di appello, e non ha preso in considerazione la "sindrome vertiginosa da cervico-artrosi", a sua volta, di per sè, altamente invalidante.

3. Nel terzo motivo, sempre con denuncia di violazione della L. n. 118 del 1971, art. 12 e di omessa motivazione si assume che il giudizio della Corte di merito relativo alla consistenza e gravità delle patologie non tiene conto della "ratio" dell’art. 12 citato e della ivi prevista nozione di inabilità lavorativa, così come intesa dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Tali motivi, da esaminare congiuntamente per la connessione delle censure proposte, sono infondati.

Nelle controversie relative a prestazioni (previdenziali o assistenziali) fondate sull’invalidità del richiedente, incombe alla parte che addebita al giudice d’appello la disapplicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c. l’onere di dimostrare di aver dedotto e provato con adeguata documentazione l’esistenza delle infermità che asserisce sopravvenute agli accertamenti e alla pronuncia del primo giudice, come pure (l’esistenza) dei pretesi aggravamenti delle malattie da questi già valutate (vedi Cass. n. 14968 del 2003, n. 2946 del 2001, n. 2153 del 2000, n. 7776 del 1997). Nel caso di specie nessuno di questi oneri risulta adempiuto dalla ricorrente, che, infatti, insiste nel sostenere una interpretazione dell’art. 149 dip. att. c.p.c. comportante, per il giudice, l’obbligo di disporre di ufficio ulteriori indagini tecniche, pur in difetto di un’esplicita istanza e di una produzione documentale intesa a certificare l’esistenza di nuove patologie o di aggravamenti di quelle già esaminate. Si aggiunga che la sentenza impugnata da esplicitamente atto che il CTU di primo grado aveva espresso il giudizio di non invalidità sulla base della documentazione allegata oltre che di un’accurata visita personale; e non risulta che, dopo il deposito della relazione tecnica, l’odierna ricorrente avesse mosso a quest’ultima specifiche osservazioni critiche, quanto al mancato esame di una parte della suddetta documentazione e alle valutazioni conclusivamente espresse dall’ausiliare tecnico (vedi, sulla necessità di trascrivere, nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti della CTU non condivisa e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevati davanti al giudice a quo : tra tante, Cass. n. 10222 del 2009, n. 13845 del 2007, n. 7078 del 2006). In realtà le censure in questa sede proposte si risolvono in un mero dissenso rispetto alla diagnosi operata dal CTU cui la Corte di merito ha prestato adesione e, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi, tra tante, Cass. n. 569 del 2011; n. 9988 del 2009), consistendo, in sostanza, in un difforme apprezzamento – come di grado elevato, anzichè di media entità – dell’incidenza invalidante delle patologie risultanti dalla documentazione medica esaminata e vagliata in sede peritale. Le considerazioni appena svolte valgono ad assorbire i profili di censura di cui al terzo motivo, limitandosi quest’ultimo a citare una serie di "precedenti" di legittimità relativi alla nozione di inabilità lavorativa e a ribadire l’erroneità della sentenza impugnata per aver sottovalutato, nell’ottica della L. n. 118 del 1971, art. 12 la gravità delle affezioni delle quali era portatrice la V..

7. In conclusione il ricorso va rigettato.

7. La soccombente non è condannata al pagamento , in favore dell’INPS, delle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis.

Nulla deve disporsi per le spese nei confronti del Comune di Matino, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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