T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 2007 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono dipendenti della Regione Lazio precedentemente in servizio presso i disciolti Consorzi di bonifica montana del Turano e del Velino.

Chiedono l’annullamento del provvedimento di diniego dell’attribuzione del beneficio perequativo previsto dall’art. 22, comma 8, della legge reg. Lazio n. 25/1996.

Il Collegio ritiene utile, al fine dell’esame della presente controversia, ricostruire il quadro normativo applicabile.

La legge regionale 1 luglio 1996 n. 25 contiene le "norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale".

L’art. 22 della citata legge regionale n. 25 del 1996 regolamenta la "revisione dell’organizzazione, della dotazione organica e l’accesso agli organici regionali".

In particolare, il comma 8 della disposizione prevede che "al fine di superare le situazioni di sperequazione determinatesi nei confronti del personale non destinatario delle leggi regionali 15/1988, 73/1988, 36/1989, 8/1990, 38/1994 e 39/1994 ed inquadrato presso la Regione Lazio ai sensi delle leggi regionali 20 e 21/1973, 41/1975, 65/1976, 57/1979, 64/1979, 43/1980, 13/1983, 50/1983 e dell’art. 6 della legge regionale 31/1990 si provvederà con successivo provvedimento, in armonia con i principi di cui all’art. 1, terzo comma, e art. 8 del decreto legislativo n. 29/1993".

In data 10 maggio 2001 la Giunta ha approvato il regolamento regionale n. 2 recante l’attuazione del citato art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1996.

Al riguardo, l’art. 1 dispone che "il personale destinatario dell’art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1.7.1996, in servizio alla data di pubblicazione del presente regolamento, può richiedere la revisione del proprio inquadramento secondo i criteri di cui agli articoli 2,3,4,5,6,7 della legge regionale n. 15 del 25.3.1988".

Il successivo comma 3 prevede che "ai fini del nuovo inquadramento viene presa in considerazione la posizione giuridica posseduta alla data del 31 gennaio 1981 presso la Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 18 del 24.3.1980 o presso l’Ente di provenienza".

Con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 379/2001 e 489/2001 è stato costituito apposito Gruppo di lavoro avente l’incarico di svolgere l’istruttoria del procedimento di perequazione e di procedere alla verifica delle istanze prodotte dai dipendenti, all’esame dei fascicoli personali e alla verifica del possesso dei titoli e, infine, alla attribuzione del relativo punteggio a ciascun dipendente avente diritto.

Durante l’espletamento dei lavori del Gruppo è stata promulgata la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 che, all’art. 43, ha espressamente abrogato la precedente legge regionale n. 25 del 1996.

L’art. 43 prevede che l’abrogazione delle disposizioni regionali incompatibili con quelle della legge regionale n. 6 del 2002 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione (ovvero dal 15° giorno successivo alla pubblicazione sul BURL avvenuta il 16.9.2002 per il regolamento n. 1 del 2002) e che restino, comunque, fermi i diritti già maturati previsti dalla medesima legge regionale n. 25 del 1996, vale a dire, il diritto del personale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1996 di chiedere la revisione del proprio inquadramento.

Pertanto, il Gruppo di lavoro ha continuato le operazioni di inquadramento e, giusta verbale n. 25 del 9.4.2002, ha adottato relazione finale dalla quale risulta che "si è proceduto all’esame di n. 2237 domande di dipendenti di cui n. 1294 aventi diritto alla perequazione".

Con successive deliberazioni della Giunta regionale – n. 706 del 7.6.2002 e 1012 del 26.7.2002 – sono state determinate, rispettivamente, la dotazione organica del personale della Regione Lazio ed è stata conclusa l’istruttoria del gruppo di lavoro.

In particolare, nella delibera n. 1012/2002 si è precisato che:

"1) l’Amministrazione regionale procederà alla attribuzione delle nuove qualifiche ai dipendenti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento n. 2/2001;

2) i dipendenti a cui sarà attribuita la qualifica dirigenziale verranno reinquadrati in posizione sovranumeraria ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 15/1988;

3) gli altri dipendenti destinatari di qualifiche non dirigenziali verranno reinquadrati nelle nuove dotazioni organiche definite con la DGR n. 706/2002 fino alla concorrenza dei posti disponibili".

Infine, la Regione Lazio ha provveduto a rettificare – parzialmente – la determinazione n. 2853/A del 6.8.2002 (impugnata con il presente ricorso) adottando la determinazione del Direttore della Direzione regionale organizzazione e personale n. 3479 del 26.11.2002 (in cui si riporta la nuova motivazione dell’esclusione dei dipendenti citati dalla normativa di cui trattasi perché "non destinatari dell’art. 22, comma 8, della leg. reg. n. 25/1996").

In ultimo, sono state conseguentemente emanate le successive determinazioni con le quali i dipendenti regionali sono stati inquadrati in qualifica dirigenziale (circa 480 dipendenti).

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione del DL 3.2.1993 n. 29 e della normativa in materia di organizzazione degli uffici nonché delle leggi reg. n. 25/1996 (art. 22 comma 8), n. 18/1980, n. 23/1996 (art. 2), n. 4/1984 (art. 15, comma 2); eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione; violazione del DLG 30.3.2001 n. 165 (art. 45), l. n. 428/1990 (art. 47); DPR n. 487/1994, L. n. 724/1994 (art. 22); L. n. 537/1993 (art. 3 comma 6); l.reg n. 6/1985 e DL n. 29/1993 (art. 49, art. 1, n. 1, 6, 30, 21 e 36) sotto altro profilo; eccesso di potere per disparità di trattamento;

2). Violazione e falsa applicazione art. 7 L. n. 241/1990;

3). In subordine eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, e art. 8 B del DL n. 29/1993 (nonché dell’art. 22 n. 8 l.n. 25/1996, degli artt. 2,3,4,5,6 e 7 l.reg. n. 15/1988, della l. reg. 18/1980 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Controparte ha depositato memoria di replica in data 27.11.2002 nella quale ha eccepito:

a). l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in capo ai ricorrenti in ragione dell’adozione del nuovo atto (determinazione di rettifica n. 3479/2002);

b). inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice adito;

c). infondatezza nel merito.

I ricorrenti insistono nelle argomentazioni con la memoria depositata il 14.5.2010.

In data 24.7.2008 i ricorrenti Spognetta e Miniucchi hanno depositato atti di motivi aggiunti con i quali hanno, sostanzialmente, ribadito le argomentazioni già svolte nell’impugnativa principale.

Infine, hanno depositato memoria in data 2.12.2010.

Tanto premesso, il Collegio ritiene di poter condividere l’eccezione di improcedibilità del ricorso (e dei connessi motivi aggiunti) sollevata da controparte essendo venuto meno, nelle more della decisione nel merito della causa, il provvedimento oggetto di contestazione.

Infatti, dagli atti di causa, risulta che con successiva delibera n. 3479/2002 il Direttore della Direzione regionale organizzazione e personale ha rinnovato il suo contenuto motivazionale.

Dunque, ogni ulteriore questione circa la legittimità dell’operato della PA deve essere collegata al provvedimento da ultimo adottato che non è stato impugnato dai ricorrenti.

Pertanto, il ricorso in epigrafe e i successivi motivi aggiunti sono da dichiararsi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il presente ricorso e i successivi motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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