Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2011, n. 10226 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 15 dicembre 2004 il Tribunale di Pistoia rigettava l’opposizione proposta da B.A. avverso due decreti con i quali si ingiungeva il pagamento, in favore dell’INPS, della contribuzione omessa con riferimento al rapporto intercorso fra l’opponente e M.I., S.G. e D.A. B.M..

La pretesa creditoria dell’Istituto originava da accertamenti ispettivi corredati delle dichiarazioni degli interessati, successivamente ritrattate in sede di istruttoria orale. Il Tribunale, tuttavia, valorizzava gli elementi raccolti in sede ispettiva. Avverso la sentenza interponeva appello il B. il quale, come aveva fatto in primo grado, negava la sua qualità di datore di lavoro, deducendo di aver svolto sempre attività di guidatore ed allevatore di cavalli e, dunque, di non essere titolare di alcuna scuderia presso la quale i presunti dipendenti avevano prestato la loro attività. Censurava, poi, la sentenza nella parte in cui non aveva correttamente valutato le dichiarazioni testimoniali che confortavano tale deduzione. L’INPS resisteva nel grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con sentenza del 27 febbraio-2 marzo 2007, l’adita Corte d’appello di Firenze, ritenuto che il materiale probatorio acquisito induceva a confermare la sentenza di primo grado, risultando provata la sussistenza della natura subordinata dei rapporti in questione, rigettava l’impugnazione. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il B. con due motivi. Resiste l’INPS con controricorso.
Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa l’eccezione, sollevata dall’INPS, di inammissibilità del proposto ricorso, perchè tardivo rispetto al termine di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. Infatti, la sentenza della Corte d’appello di Firenze è stata notificata in data 26 settembre 2006, mentre il ricorso, pur essendo stato notificato all’INPS in data 26 novembre 2007, cioè il 61 giorno dalla predetta notifica, risulta essere stato consegnato all’U.G. per la notifica in data 24 novembre e, quindi, nel rispetto del previsto termine di 60 giorni.

Tanto chiarito, con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte territoriale abbia giudicato dando rilevanza ai verbali ispettivi rispetto alle risultanze testimoniali contrastanti con quanto emergente dai suddetti verbali.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo ad un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta, ulteriormente, che il Giudice a quo sia pervenuto alle contestate conclusioni trascurando di considerare che l’onere di dimostrare la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato con i signori M., S. e D. gravava sull’INPS. Nella specie, pertanto, essendo mancata tale dimostrazione concernente il presupposto, posto a base della pretesa dell’Istituto ("omissione del versamento di contributi previdenziali in favore dei predetti signori"), la decisione doveva manifestarsi in senso diametralmente opposto. Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è infondato.

Invero, la Corte distrettuale ha in primo luogo, esaminato le dichiarazioni dei suddetti M., S. e D., rese dai primi due agli Ispettori del Lavoro e dal terzo alla Polizia di Stato, riportandole dettagliatamente per poi confrontarle con quelle fornite in sede giudiziaria di tutt’altro tenore, perchè volte a smentire quanto in precedenza dichiarato. All’esito di tale raffronto ha sostenuto che il Giudice di primo grado aveva fatto corretta applicazione del criteri di valutazione degli elementi probatori, sulla base del principio della utilizzabilità delle risultanze dei verbali ispettivi, i quali, salva la fede fino a querela di falso sulla attività attestata, costituiscono comunque , nei contenuti, elementi probatori valutabili ex art. 116 c.p.c. (Cass. n. 11946/2005 e n. 16055/2004), fino anche a rendere superflua l’istruttoria (Cass. n. 3525/2005). In particolare, ha osservato come le dichiarazioni rese in sede ispettiva fossero risultate corredate da una serie di elementi concreti e specifici sul contenuto della prestazione, sull’orario, sulle modalità, dell’esercizio del potere direttivo, sull’ammontare della paga, da reggere senz’altro alle dichiarazioni di segno contrario acquisite nella fase di istruttoria orale, dichiarazioni quest’ultime consistite nella mera ed immotivata affermazione di non aver mai riferito alcunchè agli organi ispettivi. Nè doveva sfuggire come la ritrattazione istruttoria del M. collidesse irrimediabilmente con la sua richiesta di intervento all’ispettorato del lavoro e, dunque, con la sua stessa attivazione al fine di veder regolarizzata la sua posizione assicurativa.

Quanto allo S., peraltro, egli risultava essere stato assunto – subito dopo gli accertamenti ispettivi – dalla neocostituita FARM s.a.s. di Alessandro Baldi e la data della sua assunzione coincideva con quella di costituzione della società;

sicchè anche tale circostanza -oggettivamente rilevante – evidenziava un rimedio postumo che consentiva di attribuire agli esiti dell’istruttoria orale il connotato di un tentativo di porre rimedio alle conseguenze della evidente omissione contributiva accertata dagli Ispettori.

Nè -sempre secondo la Corte di merito- a soluzione contraria poteva condurre la valutazione dei testi indotti dal B., tutti più o meno legati da rapporti di amicizia di vecchia data con lo stesso, i quali si erano limitati a descrivere l’attività svolta dall’opponente (allenatore di cavalli), senza nulla poter dire sulla natura del rapporto intercorso fra quest’ultimo ed i tre lavoratori.

Da quanto esposto emerge che il Giudice di secondo grado -confermando la decisione del Tribunale- ha preso in considerazione, sottoponendoli ad adeguata valutazione, tutti gli elementi dedotti nel ricorso per Cassazione, come indici dei pretesi vizi denunciati.

E poichè tale valutazione -che, come noto, spetta al giudice di merito- è stata congruamente motivata, il giudizio espresso nella sentenza impugnata si sottrae al sindacato di legittimità, non potendo l’odierno ricorrente pretendere, in sostanza, nella presente sede l’annullamento della decisione solo sulla base di una valutazione di segno contrario a quella formulata dai Giudici di seconde cure.

Non può, infatti, omettersi di evidenziare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere su ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (così, Cass. n. 13910/2001; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. nn. 5920/2002, 11933/2003, 1554/2004, 12362/2006, 5328/2007, 13095/2007).

In conclusione, si deve ribadire che il Giudice di appello ha compiutamente giudicato sulla base di una serie di elementi di fatto e documentali dalla quale è emersa la correttezza della pronuncia di primo grado, con la quale si è confermata la fondatezza delle accertate le omissioni contributive azionate dall’Istituto relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi tra il sig. B.A. ed i sigg.ri M.I., S.G. e D.A.B.M. nel periodo in contestazione, svoltisi con i connotati del rapporto di lavoro di natura subordinata.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. In considerazione della documentata infondatezza dell’eccezione, sollevata dall’INPS, di tardività del ricorso, stimasi compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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