Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2011, n. 10224 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 5.11.2008 l’INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Erma, che aveva accolto l’opposizione del Villaggio Cristo Redentore srl avverso il decreto ingiuntivo, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore dell’Istituto, della somma di L. 7.840.011 per contributi previdenziali evasi dall’1.7.1998 al 30.11.1998, con accessori e sanzioni di legge. Con la suddetta impugnazione, l’INPS lamentava la insussistenza del diritto agli sgravi, in quanto la Società, avendo versato le retribuzioni dovute ai lavoratori con diversi mesi di ritardo, sarebbe incorsa nella sanzione prevista dal D.L. n. 338 del 1989, art. 6, comma 9 disposizione estesa agli sgravi dal successivo art. 7, comma 1. In particolare, sottolineava come il ritardo nel pagamento delle retribuzioni fosse in tutto equiparabile ad un inadempimento dell’obbligazione gravante sul datore di lavoro ex art. 1218 c.c. Si costituiva la società appellata, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza del 14 ottobre 2009, l’adita Corte d’appello di Caltanissetta, ritenuto che il tardivo pagamento delle retribuzioni rappresentava una forma di inadempimento che escludeva il riconoscimento del diritto agli sgravi, essendo tale diritto, ai sensi della L. n. 389 del 1989, art. 6, comma 9, subordinato alla condizione del rispetto dei minimi contrattuali di categoria, accoglieva il gravame. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la soc. Villaggio Cristo Redentore con un unico motivo. Resiste l’INPS con controricorso.
Motivi della decisione

Con il proprio ricorso la Società denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 389 del 1989, art. 6, comma 9. Si sostiene che la decadenza, ivi prevista, dai benefici contributivi non può trovare applicazione in relazione ad un occasionale ritardo nel pagamento dei trattamenti retributivi, conformi ai minimi fissati dal c.c.n.l. Il ricorso non è fondato.

Il D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 6, comma 9, convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, prevede la decadenza dal diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi in relazione ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali, ovvero siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti o con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime. Nella specie, è stato accertato che la Società ha corrisposto la retribuzione ai propri dipendenti, in misura non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo, ma in ritardo di circa sei mesi dalla scadenza, attribuendosi, però, lo sgravio contributivo anche per i mesi in cui la retribuzione non veniva corrisposta. Il Collegio ritiene che in tale situazione operi la decadenza prevista dalla L. n. 389 del 1989, art. 6, comma 9, così come affermato dalla sentenza impugnata.

Con riguardo all’attribuzione dei benefici conseguenti alla fiscalizzazione degli oneri sociali e agli sgravi contributivi la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che il Legislatore, subordinando i benefici alla erogazione ai dipendenti di un trattamento retributivo non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina collettiva, ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l’agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. clausola sociale) (cfr. Cass. n. 18940 del 2004). In particolare, il collegamento avviene mediante la configurazione di un onere a carico dell’impresa, consistente nella corresponsione della retribuzione minima fissata dal contratto collettivo applicabile nello specifico settore. La verifica dell’adempimento dell’onere va compiuta in concreto. Ne consegue che non è sufficiente che il datore di lavoro si limiti a denunciare la suddetta retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva, dovendo invece materialmente corrisponderla (cfr. Cass. n. 1748 del 2001); e, nell’ambito di un tale criterio di effettività, rileva dunque l’ipotesi in cui la retribuzione, quantunque denunciata nella misura minima indispensabile per la fruizione dei benefici, non sia effettivamente corrisposta: ipotesi cui va assimilata la situazione accertata nella controversia in esame, siccome il ritardo nel pagamento delle retribuzioni integra un inadempimento dell’obbligazione contrattuale imposta al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 1218 c.c., e incide, d’altra parte, sulla effettiva consistenza della retribuzione e sulla sua idoneità a garantire ai lavoratori una esistenza libera e dignitosa, così come esattamente rilevato dal giudice del merito.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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