Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-11-2010) 08-03-2011, n. 9007 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24-7-09 il Giudice di Pace di Avezzano pronunziava l’assoluzione di V.A. dal reato ascrittole ai sensi dell’art. 594 c.p. e art. 61 c.p., n. 10 perchè il fatto non sussiste.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Avezzano, deducendo la inosservanza o erronea applicazione della legge processuale, nonchè la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenziava, infatti, che l’inammissibilità della prova testimoniale (riferibile ai testi di lista) non costituiva una preclusione all’esame di testi ai sensi dell’art. 507 c.p.p. e dunque era da considerare illogica la sentenza che aveva fatto derivare dalla stessa inammissibilità l’assenza di prove della penale responsabilità dell’imputata. Pertanto, ritenendo che il Giudice di Pace avesse erroneamente interpretato la giurisprudenza di legittimità a riguardosi Requirente evidenziava altresì che secondo la stessa giurisprudenza, in simile ipotesi, la sanzione di inammissibilità del mezzo di prova "non impedirebbe comunque il prosieguo della istruzione dibattimentale anche attraverso l’esercizio dei poteri officiosi del giudice" (citando Cass. Sez. 5 – 15/6/2004, D’Ascenzio, RV-230020-). Per tali motivi il PM chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta dotato di fondamento.

Invero, come dedotto dal PM. la sentenza di cui si tratta risulta viziata dalla erronea applicazione della legge processuale.

Ciò per avere considerato inammissibile la prova per testi richiesta dal P.M. in seno al decreto di citazione a giudizio, non essendo state indicate le circostanze su cui i testi avrebbero dovuto deporre, come prescritto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20. Orbene, in tale ipotesi, secondo giurisprudenza di questa Corte menzionata dal ricorrente, non emergeva una assoluta violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, lett. c), atteso che la giurisprudenza inerente all’art. 468 c.p.p., comma 1 rende necessaria l’indicazione delle circostanze sulle quali i testi devono deporre unicamente nei casi in cui le circostanze stesse si discostino dal capo d’imputazione. (sentenza Sez. 5^ – del 24-11-2005).

Va evidenziato altresì che come da sentenza di questa Corte – Sez. 5^ – in data 6.6.2006 – RV. 234558 – "In tema di procedimento davanti al Giudice di pace, non è azionabile la sanzione dell’inammissibilità di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 1, lett. c) qualora, ancorchè nel decreto di citazione a giudizio manchi l’indicazione dei capitoli di prova, si tratti di fatti connotati da particolare semplicità di guisa che l’indicazione del testimone sia immediatamente riconducibile all’accusa dedotta nell’atto di citazione".

In senso conforme v. anche Sez. 5^ – sentenza n. 46868 del 22.12.2005 RV 233049 – Peraltro la inammissibilità del mezzo di prova non avrebbe comunque impedito il prosieguo della istruzione dibattimentale anche attraverso l’esercizio dei poteri officiosi del giudice, come stabilito da questa Corte con sentenza Sez. 5^ – del 15- 6-2004, D’Ascenzio – RV 230020 – nonchè sentenza Sez. 5^ – del 14-12- 2007 n. 6347 e sentenza Sez. 5^ – del 20-3-2009 n. 21232, secondo le quali il Giudice di Pace avrebbe potuto disporre l’integrazione probatoria.

Va menzionata altresì sentenza Sez. 5^ – n. 6347 in data 8-2-2008 – RV 239111 – in virtù della quale "Il giudice di Pace ha il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 c.p.p. anche con riferimento a prove che la parte pubblica avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione – nel caso in cui, come nella specie, l’inerzia sia addebitabile al P.M., che abbia dimenticato di inserire nelle liste le prove che poi affermi necessario acquisire – soccorre all’obbligatorietà e alla legalità dell’azione penale, correlata com’è alla verifica della correttezza dell’esercizio dei poteri del P.M. e al controllo che detto esercizio non sia solo apparente".

Per tali motivi la Corte deve annullare l’impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di Pace di Avezzano che nel nuovo giudizio dovrà attenersi al menzionato indirizzo giurisprudenziale.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Avezzano per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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