Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2011, n. 10223 Contributi figurativi Maternità e relative provvidenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28.04.2008, la Corte di Appello di Firenze ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa città, con la quale era stato riconosciuto il diritto di F.M. all’accredito figurativo di contributi relativi a due periodi di maternità intervenuto al di fuori di rapporto di lavoro (7.3.1959/7.8.1959 e 21.9.1960/21.2.1961) e conseguente riliquidazione della pensione di vecchiaia, di cui la ricorrente usufruiva dall’1.10.1998, oltre interessi.

La Corte di Appello è pervenuta alla sua decisione, osservando che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, con interpretazione autentica, ha stabilito che i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro hanno effetto ai fini pensionistici, come stabilito dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25, comma 2, a condizione che l’iscritto al fondo pensionistico sia in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs. (27 aprile 2001).

Cosicchè la ricorrente, pensionata dal 1998, non aveva diritto all’attribuzione della contribuzione figurativa nè al conseguente ricalcolo della pensione.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la F. con un unico motivo. Resiste l’INPS con controricorso.
Motivi della decisione

Con un unico mezzo d’impugnazione la ricorrente sostiene che la decisione della Corte d’appello di Firenze sarebbe errata per avere ella avuto accesso alla pensione precedentemente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001. Chiede, pertanto, di sapere "se sia applicabile la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504 (nella parte in cui stabilisce che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 25 si applica a coloro che risultano iscritti al fondo pensioni ancora in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. stesso), anche per il periodo di vigenza del D.Lgs. n. 564 del 1996, abrogato a decorrere dal 27.4.2001 dal D.Lgs. n. 151 del 2001 e – in particolare -se sia applicabile a coloro che, per effetto dell’accredito contributivo di periodi di maternità intervenuti al di fuori di rapporto di lavoro, maturano il diritto a pensione o alla ricostituzione della pensione in epoca precedente al 27.4.2001". Il motivo è infondato.

Invero, come chiarito da questa Corte, investita da analoga problematica, in tema di accredito figurativo per maternità per i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro svoltisi fuori dal rapporto di lavoro, la L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 504, ha – come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 71 del 26 febbraio 2010 – natura di interpretazione autentica del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 25.

Ne consegue che detto beneficio previdenziale è attribuito, con efficacia retroattiva, anche per il periodo di vigenza del D.Lgs. 16 maggio 1996, n. 564, esclusivamente a coloro che, alla data di operatività della disposizione poi oggetto di interpretazione autentica (27 aprile 2001), risultavano iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e non anche a chi già fruiva di un trattamento pensionistico, dovendosi intendere la nozione di "iscritto" contenuta nell’art. 25 cit. riferibile solo ai lavoratori ancora in attività al momento della domanda di riconoscimento della contribuzione figurativa (Cfr. Cass. n. 25460/2010; Cass. n. 23037/2010).

Nè alcuna rilevanza può avere nella presente controversia il principio di diritto richiamato dalla ricorrente, elaborato dalla sentenza di questa Corte n. 15081 del 6 giugno 2008, in quanta riguarda fattispecie con aspetti del tutto diversi: là, infatti, si tratta dell’accredito di contribuzione figurativa per periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, accredito richiesto da lavoratrice a domicilio, con riferimento cioè ad attività all’epoca non tutelata per l’evento maternità.

Non avendo la ricorrente apportato argomenti tali da mettere in discussione l’esattezza dell’esposto principio, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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