Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-11-2010) 08-03-2011, n. 9039 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 4 febbraio 2010, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza in data 30 novembre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a C.R. previa riqualificazione del fatto di cui al capo Q2 come tentativo di acquisto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, aggravato ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7. 2. Il Tribunale osservava che, sulla scorta di inequivoche risultanze di intercettazioni telefoniche, doveva ritenersi accertato sul piano indiziario che il C. si era recato nel (OMISSIS) su incarico del gruppo di tipo mafioso denominato Gallo-Limeli- Vangone, per l’acquisto di una partita di cocaina, e che egli aveva ivi trattato con i fornitori, non concludendo però l’affare, essendosi appropriato di una parte del denaro ricevuto quale provvista per l’acquisto, e non intendendo i fornitori accettare il minore prezzo da lui offerto.

3. Ricorre per Cassazione il C., con atto sottoscritto personalmente, denunciando il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in punto di qualificazione della condotta contestatagli come tentativo di acquisto di sostanza stupefacente osservando che non era stato acquisito alcun elemento dal quale desumere che egli fosse entrato in contatto con i fornitori di droga, essendo solo desumibile dagli atti di indagine che, recatosi in (OMISSIS), si era impossessato di parte del denaro ricevuto per l’acquisto ed era tornato in Italia senza concludere nulla.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, tenuto conto anche della argomentazioni versate nella memoria depositata alla odierna udienza, appare infondato.

2. Il Tribunale ha dato adeguato conto sia della idoneità sia della univocità della condotta posta in essere dal C. al fine della realizzazione dell’operazione dell’acquisto di droga in Spagna della quale era stato incaricato dal gruppo camorristico, evidenziando: che dalle conversazioni intercettate risultava inequivocabilmente la finalità del viaggio; che la presenza del C. in Spagna era attestata dall’uso della utenza cellulare nella sua disponibilità e dal riconoscimento del suo timbro vocale; che, sulla base dei medesimi elementi indiziari, risultava che egli aveva effettivamente contattato i fornitori, non concludendo lo scambio solo per le sue pretese di tirare sul prezzo, volendosi appropriare di una parte del denaro affidatogli.

A fronte di tali considerazioni, appare ineccepibile la configurabilità del tentativo ravvisato dal Tribunale. Le contrarie argomentazioni del ricorrente, vertendo su apprezzamenti di fatto, non possono essere considerate in questa sede.

3. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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