CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE – 5 maggio 2010, n. 10909. In materia di azione revocatoria e simulazione.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. I ricorsi possono essere esaminati congiuntamente, essendo sorretti da analoghi motivi. Con il primo motivo le società ricorrenti deducono omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di valutare quali prove della simulazione quegli stessi elementi di fatto che li hanno indotti ad accogliere l’azione revocatoria.
Con il secondo motivo le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art. 1414, 1415, 1418, 2901 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., con riferimento all’ipotizzata carenza di interesse all’azione di simulazione.
Sostengono che, secondo la giurisprudenza, l’interesse ad agire non è escluso dalla possibilità di azioni alternative di tutela della medesima situazione giuridica. E rilevano che l’accoglimento dell’azione revocatoria non ha impedito ai debitori di disfarsi dei propri beni, con la vendita dalla X s.r.l. alla LATM Costruzioni e Vivai s.r.l., mentre la dichiarazione di nullità del conferimento assicurerebbe una tutela effettiva ai creditori.
2. Occorre premettere che nel caso in esame i giudici del merito hanno esibito due rationes decidendi a sostegno della propria decisione. Ma, contrariamente a quanto frequentemente accade, la principale ragione della decisione è quella che attiene al fondamento della domanda, essendo esibita solo ad abundantiam la motivazione sulla presunta carenza di interesse degli attori.
Questa particolare struttura della motivazione non esime la corte dall’esaminare i motivi attinenti alla giustificazione del giudizio di fatto, come sarebbe avvenuto se fosse stata affermata in via principale l’inammissibilità della domanda (Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840, m. 595555). E tuttavia non può non risultare preliminare appunto l’esame dell’ammissibilità della domanda, che potrebbe risultare assorbente.
Sarebbero in realtà fondati i motivi d’impugnazione con i quali le ricorrenti censurano l’affermazione della loro carenza di interesse a insistere nell’azione di simulazione dopo l’accoglimento dell’azione revocatoria.
Questa corte ha già da tempo chiarito che, “poiché l’interesse all’impugnazione – quale manifestazione del generale interesse ad agire, di cui all’art. 100 c.p.c. – è costituito dalla soccombenza rispetto alla domanda proposta, il creditore del simulato alienante, che abbia proposto in via principale l’azione di simulazione e, in via subordinata, l’azione revocatoria e che, pur vittorioso rispetto a quest’ultima, sia rimasto soccombente rispetto alla prima, ha interesse ad appellare la sentenza del primo giudice nella parte relativa al rigetto dell’azione di simulazione, stante la più penetrante tutela offerta da quest’ultima azione con l’effetto restitutorio del bene nel patrimonio del simulato alienante” (Cass., sez. II, 7 luglio 1978, n. 3410, m. 392860).
3. Sono tuttavia infondati i motivi d’impugnazione con i quali le ricorrenti censurano la motivazione al rigetto della domanda di nullità per simulazione degli atti di conferimento delle aziende individuali dei debitori nella X s.r.l.
Non v’è dubbio che la simulazione assoluta di un contratto possa essere provata anche per presunzioni da chi sia estraneo al negozio (Cass., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28224, m. 605871).
Tuttavia le presunzioni che possono fondare l’accoglimento dell’azione revocatoria non necessariamente risultano concludenti per l’accoglimento dell’azione di simulazione.
Come la giurisprudenza ha già chiarito, infatti, “l’azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l’esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell’eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell’esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione”; sicché l’intento fraudolento di sottrarre i beni alla garanzia del credito può essere elemento concorrente, ma non unico, della prova della simulazione (Cass., sez. II, 30 maggio 2005, n. 11372, m. 580175).
E in realtà tutti gli elementi indiziari esposti dai giudici del merito a sostegno della decisione sull’azione revocatoria, e richiamati dalle ricorrenti, giustificano la conclusione che F.G. e M.R.T. operarono effettivamente allo scopo di sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori. Ma non giustificano affatto la conclusione che fosse solo fittizio e non reale il conferimento di quei beni in una società appositamente costituita e partecipata dagli stessi F.G. e M.R.T..
4. Si deve pertanto concludere con il rigetto dei ricorsi.
Considerato tuttavia il parziale fondamento delle ragioni delle ricorrenti, si giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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