Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-11-2010) 08-03-2011, n. 9037 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 24 febbraio 2010, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 324 c.p.p., confermava il decreto in data 24 dicembre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, a norma dell’art. 321 c.p.p. e L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies nei confronti, tra gli altri, di T.D., indagato per i reati di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e dei reati-fine.

2. Osservava il Tribunale che i beni in sequestro (un villino e due veicoli) avevano un valore complessivo che non trovava corrispondenza nei modesti redditi del T., derivante dal suo impiego presso il Comune di Marano di Napoli, e che della loro legittima provenienza il predetto non aveva offerto alcuna giustificazione.

3. Ricorre per Cassazione il predetto indagato, con atto personalmente sottoscritto, con il quale denuncia la violazione degli artt. 321 c.p.p. e L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e il vizio di motivazione in punto di sussistenza dei presupposti legittimanti il sequestro, osservando che, come documentato, egli era dipendente del Comune di Marano da oltre venticinque anni con retribuzione annuale da ultimo ammontante a circa Euro 23.000.000, introiti sufficienti, considerato anche il ricorso alla cessione del quinto dello stipendio, a fare fronte al prezzo di acquisto del villino, pari a L. 181 milioni, avvenuto nell’anno (OMISSIS), e quindi oltre dieci anni prima dell’inizio della contestata attività criminosa.
Motivi della decisione

1. Il ricorso, al limite dell’ammissibilità, appare infondato.

2. Il Tribunale ha già preso in esame le deduzioni del T. osservando che le sue fonti di reddito, derivanti dal suo impiego presso il Comune di Marano, erano del tutto insufficienti a giustificare l’esborso connesso all’acquisto del villino e degli altri beni in sequestro; risultando anzi dalle indagini patrimoniali che, rispetto alle entrate, le uscite evidenziavano un saldo negativo di Euro 112.107.

Le contrarie deduzioni svolte dal ricorrente, attenendo a elementi di fatto, e in mancanza di carenze o vizi di logici a carico della ordinanza impugnata, non possono ricevere esame in sede di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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