T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 1999 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente è Commissario capo della Polizia di Stato, dirigente del Commissariato di Melfi.

Con la nota del Questore di Potenza n. 2/OES/NC/2010 del 4.2.2010 è stata segnalata la necessità di procedere al suo trasferimento ad altra sede in ragione di una situazione di malessere manifestata dalla gran parte dei dipendenti del detto Commissariato ed imputabile al suo comportamento che avrebbe dimostrato una inadeguata capacità sia nel gestire il personale ivi in servizio sia nell’attuare le conseguenti disposizioni superiormente impartite.

Con la nota 333C/2004.2/2010 del 1.3.2010 la Direzione centrale per le risorse umane ha comunicato al ricorrente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e seguenti della L. n. 241/1990, l’avvio nei suoi confronti della procedura per il trasferimento di autorità ad altra sede, a norma dell’art. 55 del DPR n. 335/1982.

Con la memoria trasmessa il 6.3.2010 il R. ha difeso il proprio operato ma, ai fini di un trasferimento, ha espresso l’aspirazione ad essere destinato ad un servizio di Squadra mobile presso la Questura di Napoli o in alternativa presso una delle Questure del Lazio o della Campania dichiarando di essere disponibile ad assumere la direzione di un Commissariato non distante dalla città di Roma.

Con il provvedimento impugnato il R. è stato trasferito dal Commissariato di Melfi alla Questura di Latina.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Illegittimità del provvedimento per mancanza dei presupposti, violazione art. 55 del DPR n. 335/1982, eccesso di potere;

2). Illegittimità del provvedimento impugnato per omessa valutazione delle esigenze personali e professionali del ricorrente, demansionamento.

In data 17.6.2010 il ricorrente ha depositato atto di motivi aggiunti e ha prospettato il vizio di:

1). Illegittimità del provvedimento per illogicità della motivazione, incoerenza tra la situazione di fatto accertata e le conclusioni a carico del Dr. R..

Controparte ha depositato memoria difensiva il 14.12.2010.

Con ord. n. 3115/2010 in data 9.7.2010 il Tar ha respinto la domanda cautelare.

I). In via preliminare, come richiesto dal ricorrente, il Collegio ritiene di dover stralciare la memoria e i documenti depositati da controparte il 14.12.2010 in quanto tardivi in relazione alla previsione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 104/2010.

II). Nel merito il ricorso è infondato.

1). Con il primo motivo di ricorso il R. sostiene che la sua attività è stata sempre scrupolosa e piena di brillanti e importanti iniziative e risultati. Alla pagina 12 lamenta che – durante lo svolgimento dell’istruttoria – sono stati sentiti soltanto dipendenti che avevano subito segnalazioni disciplinari; alla successiva pagina 14 lamenta che non sarebbe chiaro quali sono gli elementi dai quali sono state desunte le difficoltà di gestione dell’ufficio.

Pertanto, difetterebbero gli elementi per il trasferimento ai sensi dell’art. 55 del DPR n. 335/1982.

2). Con il secondo motivo il R. sostiene che presso la Questura di Latina non vi è vacanza di funzionari né di funzionari con qualifica di dirigente e insiste sul demansionamento.

Entrambe le censure non meritano positivo apprezzamento.

Il Collegio ritiene che l’infondatezza emerga dalle seguenti considerazioni:

a). nei provvedimenti della specie sussiste ampia discrezionalità; la giurisprudenza (cfr., T.A.R. Lazio, sez. II, 7 aprile 2004, n. 3227) è uniforme sul punto se pure non esclude per il provvedimento di trasferimento (per incompatibilità ambientale) l’applicazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241;

b). la motivazione dell’atto impugnato appare adeguata e sufficiente.

Come noto, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logicogiuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5868; idem, Sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341; idem, Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1047; idem, Sez. IV, 22 settembre 2005, 4982; cit. n. 1750 del 2006).

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (fra le tante Cons. Stato sez.V, 3 aprile 2002 n. 1904), atteso il disposto di cui all’art. 3 L. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’amministrazione.

All’osservanza dell’obbligo della motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall’art. 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e il motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta (cfr.ex multis, da ultimo, Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 22 settembre 2005, n. 1431; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 20 gennaio 2006, n. 460; Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750).

Ora, trattandosi di provvedimento discrezionale, il Collegio ritiene che l’operato dell’Amministrazione sia legittimo e corretto in quanto sono ben esplicitate le ragioni dello spostamento del ricorrente idonee a supportare la determinazione dell’amministrazione. In particolare, se pure la carriera del ricorrente ha registrato alcune iniziative importanti, non sono mancati – nel suo comportamento complessivo – elementi negativi volti ad evidenziare le difficoltà di gestione dell’ufficio; questi ultimi sono stati adeguatamente dimostrati e provati dai dipendenti che sono stati sentiti dall’Amministrazione nel corso del procedimento istruttorio;

c). infine, il funzionario ha più volte manifestato l’aspirazione ad essere destinato ad un servizio di Squadra mobile presso la Questura di Napoli o in alternativa presso una delle Questure del Lazio o della Campania dichiarando altresì di essere disponibile ad assumere la direzione di un Commissariato non distante da Roma;

d). in ultimo, non si è verificato nessun demansionamento perché il R. è stato assegnato dapprima alla Divisione Polizia amministrativa e sociale e dell’immigrazione in qualità di funzionario addetto e a decorrere dall’11.8.2010 è stato aggregato presso il Commissariato di P.S. di Gaeta ove svolge tuttora le funzioni di dirigente. Dal 23.8. al 14.9.2010 inoltre il R. ha assunto temporaneamente anche la direzione del Commissariato di PS di Formia.

Nei motivi aggiunti, depositati il 17.6.2010, il ricorrente ribadisce, sostanzialmente, le argomentazioni del ricorso. Pertanto, anche i motivi aggiunti non meritano positivo apprezzamento in ragione delle considerazioni già svolte in precedenza e alla luce del fatto che l’istruttoria dell’intero procedimento appare adeguata e sufficiente; così come la motivazione del provvedimento impugnato.

Pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti sono da respingere.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, respinge il presente ricorso e i motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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