Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-11-2010) 08-03-2011, n. 9036

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. Giuseppe Gerbino, difensore delle persone offese T. M.L., M.G. e G.M.M. nel procedimento iscritto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti di L.P.P. e altri per il reato di calunnia, ricorre contro il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, denunciando la violazione dell’art. 410 c.p.p., avendo il predetto giudice emesso un provvedimento de plano, nonostante la tempestiva opposizione delle persone offese.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato, avendo le persone offese proposto tempestiva opposizione in data 27 ottobre 2009 sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in data 4 maggio 2009, notificata il 19 ottobre 2009.

Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto quindi provvedere alla fissazione della udienza camerale, non potendo provvedere de plano sulla richiesta senza esplicitare le ragioni per le quali l’atto di opposizione fosse eventualmente da considerare inammissibile; e tale omissione comporta la nullità del decreto di archiviazione per violazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., 9 giugno 1995, Bianchi; Corte cost., ord. n. 78 del 2000).

2. Il decreto impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per le determinazioni conseguenti alla opposizione delle persone offese, a norma dell’art. 410 c.p.p., commi 2 e 3.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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