Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-11-2010) 08-03-2011, n. 9035Omissione o rifiuto di atti d’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

amento senza rinvio del provvedimento impugnato.
Svolgimento del processo

1. In data 24 novembre 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento emetteva decreto di archiviazione del procedimento contro ignoti promosso per il reato di cui all’art. 328 c.p. su denuncia di G.B..

2. Ricorre la persona offesa, a mezzo dell’avv. Sergio Monaco, che denuncia la violazione dell’art. 408 c.p.p., comma 2, non essendo stato dato avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante che essa persona offesa avesse espressamente richiesto di esserne informata fin dall’atto di denuncia di reato; così impedendo l’esercizio della facoltà di opposizione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, emergendo dagli atti che la persona offesa non venne avvisata delle richiesta di archiviazione, nonostante la sua espressa dichiarazione all’atto della denuncia di volere esserne informata.

Tale omissione, ha determinato una illegittima compressione dei diritti della persona offesa, rilevante anche nei casi di richiesta di archiviazione per essere ignoto l’autore del reato (v. tra le altre Cass., sez. 4, n. 28896, 18 giugno 2002, Di Mola; Cass., sez. 5, n. 4621, 28 ottobre 1996, Ferrara).

2. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli atti al P.m. presso il Tribunale di Agrigento per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento per l’ulteriore corso.

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