T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 04-03-2011, n. 1996 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugna il provvedimento con il quale, in data 25 ottobre 2010, l’Amministrazione resistente non ha accolto la richiesta dalla medesima presentata al fine di ottenere l’assegnazione temporanea "presso la sede della Polizia stradale di Lecce (ovvero in via estremamente gradata di Brindisi) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001" e, nel contempo, chiede l’accertamento del suo diritto "ad ottenere l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 al Compartimento della Polizia Stradale di Lecce ovvero in altro ufficio sempre in Lecce e provincia ovvero, in via estremamente gradata, di Brindisi… e provincia";

Ritenuto che, per quanto attiene all’azione di accertamento di cui sopra, la stessa vada dichiarata inammissibile, atteso che – nel caso di specie – non è riscontrabile un diritto soggettivo, risultando il bene della vita anelato dall’interessata comunque condizionato, ai sensi di legge (ossia dell’art. 42 bis in argomento), da necessità organizzative dell’Amministrazione;

Ritenuto, invece, che l’azione di annullamento sia fondata, atteso che – pur avendo avuto modo di prendere atto dell’orientamento di recente ribadito dal Consiglio di Stato rispetto all’ambito di operatività della disciplina di cui al citato art. 42 bis e, precisamente, in ordine all’"inapplicabilità del beneficio del trasferimento temporaneo….. al pubblico dipendente che appartenga alla Polizia di Stato" (cfr., tra le altre, n. 7506 del 2010) – il Collegio non ravvisa le condizioni per potervi aderire in ragione dei seguenti argomenti:

– come accuratamente osservato anche dal Consiglio di Stato nella decisione 7 marzo 2007, n. 1069, l’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 – il quale, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all’interno dell’organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all’interno della stessa amministrazione di appartenenza (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007) – ha natura di disposizione generale, "fissando essa il principio di carattere generale secondo cui il genitore con figli minori di tre anni che sia dipendente di una pubblica amministrazione può ottenere l’assegnazione temporanea ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa", nel rispetto dei principi costituzionali in tema di tutela della famiglia e dei minori;

– da tale constatazione consegue che la previsione de qua è connotata da un’astratta applicabilità ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli appartenenti alla Polizia di Stato, la quale può venire meno esclusivamente in presenza di prescrizioni che, nel disciplinare l’ordinamento di una specifica categoria, introducano un regime giuridico in ragione del quale le assegnazioni non possono prescindere e, dunque, risultano inequivocabilmente condizionate da valutazioni attinenti il merito e le attitudini degli interessati (come è stato riconosciuto per i "magistrati" – C.d.S., n. 1069/2007, già citata);

– atteso che la disamina della disciplina della Polizia di Stato non consente di rinvenire un regime giuridico di tal genere (e la disciplina dell’art. 7 del D.P.R. n. 254/99 ne costituisce valida prova), non si riscontrano motivi per derogare – quando si tratti di un dipendente della Polizia di Stato – al principio di carattere generale fissato dall’art. 42 bis, nel rispetto, tra l’altro, dei valori afferenti la famiglia e l’educazione dei minori;

– la conclusione alla quale si è pervenuti trova – del resto – conforto nella circostanza che gli artt.14 del D.P.R. n. 170 del 2007 e 18 del D.P.R. n. 51 del 2009 (decreti rispettivamente di recepimento dell’accordo sindacale per le FF. polizia ad ordinamento civile e militare di integrazione di tale accordo) effettuano un inequivoco richiamo al d.lgs. n. 151 del 2001 in argomento;

– a ulteriore confutazione dell’interpretazione dell’Amministrazione (la quale, appunto, esclude l’applicabilità del d.lgs. n. 151/2001 in ragione della previsione dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, contemplante la Polizia di Stato tra le categorie di dipendenti che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti), si potrebbe ricordare che di recente questo Tribunale ha sottoposto – con riferimento ad una "dipendente del Corpo di Polizia Penitenziaria, in qualità di assistente" – al giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale del precedente art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 per la parte in cui quest’ultimo non ricomprende, "tra i soggetti che possano fruire del beneficio de quo, in assenza di altri parenti o affini in grado di assistere l’handicappato, anche i figli conviventi", in relazione agli artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 della Costituzione, specificando la rilevanza – nel giudizio – della questione per l’impossibilità della ricorrente – assistente appunto della Polizia Penitenziaria – di prestare assistenza alla propria madre (ordinanza 28 gennaio 2009, n. 856). La Corte Costituzionale – con ordinanza n. 42 del 2010 – ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione in ragione del rilievo che – già con la sentenza n. 19 del 2009 – era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42 in argomento, formalmente riconoscendo, seppure implicitamente, che la previsione de qua riguarda anche il Corpo della Polizia Penitenziaria, pur trattandosi di una categoria di dipendenti certamente ricompresa nell’art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (e, quindi, disciplinata dal rispettivo ordinamento);

– il riferimento alle previsioni di cui all’art. 36 della legge n. 121 del 1981 e all’art. 56 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, operato dall’Amministrazione, non appare, poi, pertinente, atteso che – a differenza di quanto richiesto dalla ricorrente – riguardano la mobilità esterna ed il comando presso altre amministrazioni;

– l’interpretazione del Collegio – oltre ad essere aderente al dettato normativo – è rispondente al dettato costituzionale e, in particolare, alle prescrizioni della Carta inerenti la famiglia e la parità fra i sessi, stanti le ricadute da essa implicate quanto allo svolgimento, da parte di entrambi i genitori, della funzione parentale nell’ambito del nucleo familiare, preordinata a garantire – a condizioni di parità – non soltanto l’esercizio dell’attività lavorativa da parte di entrambi i coniugi, ma anche il mutuo concorso di essi all’assolvimento delle esigenze dei figli minori. Del resto, non vi è chi non veda come il diniego opposto dall’Amministrazione impedisca alla ricorrente di prestare cura ed assistenza alla propria figlia, nata il 9 aprile 2009 e, quindi, di età minore di tre anni, in spregio degli esposti valori.

In definitiva, il provvedimento impugnato si configura illegittimo, in quanto essenzialmente fondato su di una ragioni di diritto insussistente, ossia l’inapplicabilità della disciplina invocata nei confronti dei dipendenti della Polizia di Stato.

Ritenuto che – ciò detto – il ricorso vada accolto nei termini e nei limiti sopra indicati;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto della non uniformità dei precedenti giurisprudenziali emessi in materia – sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie il ricorso n. 738/2011 nei termini e nei limiti sopra indicati e, per l’effetto, annulla il provvedimento con il quale in data 25 ottobre 2010 il Ministero dell’Interno non ha accolto la richiesta di assegnazione temporanea formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, meglio indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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