Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza in data 30 novembre 2009 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata a V.R. la misura della dia cautelare in carcere per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per avere, in concorso con altri soggetti ( A.A., G.G., P. N., A.R.), partecipato all’acquisto e al trasporto dell’ingente quantitativo di kg. 32 di cocaina, materialmente prelevati in (OMISSIS) dall’ A., colto in flagranza di reato dalla polizia francese in (OMISSIS).
2. Osservava il Tribunale che sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico del V., indicato da A.A. come colui che lo aveva invitato a effettuare il ritiro in Spagna e il trasporto verso l’Italia del suddetto quantitativo di sostanza stupefacente, per conto del clan camorristico Gallo-Limelli-Vangone.
Tali dichiarazioni erano riscontrate da quelle di M.A., titolare del furgone utilizzato per il trasporto, e dal contenuto della memoria del cellulare dell’ A., attestante la registrazione del numero della utenza cellulare del V. nonchè una chiamata effettuata da tale utenza il giorno dell’arresto.
Sussisteva inoltre l’aggravante della finalità di agevolare la riferita associazione camorristica, dato che l’operazione di importazione della droga era stata realizzata nell’ambito della più generale attività di gestione delle piazze di spaccio svolta dal clan. 3. Ricorre per Cassazione il V., a mezzo del difensore avv. Bernardo Brancaccio, che deduce, con un unico motivo, la violazione dell’art. 64 c.p.p., dato che l’interrogatorio dell’ A., svoltosi all’estero mediante rogatoria, non è stato preceduto dall’avvertimento, previsto a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, che l’interrogato avrebbe potuto assumere la qualità di testimone ove avesse rilasciato dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri; con la conseguenza che le dichiarazioni del M. non delineavano, da sole, un idoneo quadro indiziario a norma dell’art. 192 c.p.p., comma 3.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Non era dovuto nel caso in esame l’avvertimento di cui all’art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c).
Infatti, quando – come nella specie è da dire per l’ A. – l’indagato o imputato di cui si raccolgono le dichiarazioni sia concorrente nel medesimo reato ascritto al soggetto – nella specie, il V. – cui le dichiarazioni stesse siano suscettibili di riferirsi, tale formalità non ha ragione di essere osservata, non potendo il dichiarante assumere, prima della definizione del procedimento li pendente nei suoi confronti, la veste di testimone "assistito", dato che la proposizione infatti concernenti la responsabilità altrui", contenuta nella citata disposizione, deve essere interpretata nel senso di fatti che sono soltanto "altrui", in quanto afferenti al reato connesso a norma dell’art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c), o collegato a norma dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), escluso quindi il caso di connessione ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. a), (in termini analoghi, Sez. 5, 13 giugno 2008, Fioravanti;
e, sulla stessa linea, fra molte, Sez. 1, 6 giugno 2007, Pranno; Id., 5 dicembre 2006, Montalto; Id., 10 novembre 2005, Benenati; Sez. 6, 19 aprile 2010, Giaccio; Id. 15 giugno 2010, Amato).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.