Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-11-2010) 08-03-2011, n. 9030

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 21 settembre 2007 del Tribunale di Napoli, appellata da P.M., dichiarata responsabile del reato di cui all’art. 337 c.p. (per avere minacciato appartenenti alla polizia, che stavano elevando un verbale di violazione di norme relative al codice della strada, di determinare un loro trasferimento sulla base di sue conoscenze di persone influenti; in (OMISSIS)), riconosciute le attenuanti generiche, riduceva la pena a mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Ricorre per Cassazione l’imputata, a mezzo del difensore avv. Antonio G. Russo, il quale denuncia, con un primo motivo, la nullità della sentenza impugnata, per omesso avviso della udienza al difensore di fiducia avv. D’Alterio Antimo, nominato successivamente alla notifica dell’estratto contumaciale in data 3 gennaio 2008, antecedentemente alla emissione del decreto di citazione a giudizio in appello, avvenuta in data 30 settembre 2009.

Con un secondo motivo deduce la nullità del giudizio di primo grado, per irrituale emissione del decreto di irreperibilità ai fini della emissione del decreto di citazione a giudizio, in quanto non preceduto da idonee ricerche circa la residenza dell’imputata, effettuate in precedenza solo ai fini dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p..
Motivi della decisione

1. Osserva la Corte che il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, sia perchè deve condividersi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari conserva effetti anche ai fini del successivo decreto di citazione a giudizio (Cass., sez. 2, n. 8029, 9 febbraio 2010, Braho; Id., n. 18576, 18 marzo 2009, Puglisi; Id., n. 35078, 24 maggio 2007, Calcatelli) sia perchè, comunque, tale presunto vizio non risulta essere stato dedotto in sede di giudizio di primo grado dal difensore.

2. Il primo motivo è invece fondato, risultando dagli atti che dopo la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado l’imputato, in data 3 gennaio 2008, aveva nominato quale difensore l’avv. Antimo D’Alterio, al quale non venne dato avviso della udienza davanti alla Corte di appello fissata con decreto di citazione in data 30 settembre 2009.

Tale omissione ha determinato una nullità a regime intermedio per violazione delle disposizioni relative all’assistenza difensiva, ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. e), e art. 180 c.p.p., tempestivamente eccepita, da cui è conseguita la nullità del giudizio di appello.

3. La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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