T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 2015 edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con deliberazione di Giunta municipale n. 52 del 29 maggio 1964, resa esecutiva dalla Prefettura di Roma con nota del 16 giugno 1964, il Comune di Montelanico disponeva l’alienazione della particella di terreno all’epoca recante il n. di mappale 114 in favore dei coniugi I.I. e I.G.. In data 2 novembre 1969, gli eredi dei coniugi I., i sigg.ri I.G. e I.C., chiedevano l’esecuzione degli atti e la stipula di formale atto di compravendita. Con delibera n. 258 del 14 dicembre 1989, la Giunta municipale deliberava di autorizzare la stipula del contratto di compravendita del detto terreno, quindi individuato con il numero di mappale 310 e non più 114. Interveniva, quindi, pronuncia del Pretore di Velletri, in data 25 gennaio 1993, notificata al Comune intimato il 10 marzo 1993, con cui veniva dichiarato affrancato, in favore di I.G. ed I.C. e nei confronti del Comune di Montelanico, il terreno di cui è questione distinto in catasto alla partita n. 390, foglio 17, mappale 310, di are 5,00. E ciò sulla scorta dei documenti di causa, "comprovanti la esistenza della colonia perpetua relativamente al fondo…e la titolarità dello stesso in capo al ricorrente…".

La odierna ricorrente, I.R., subentrava quale erede universale del deceduto sig. I.G. ed in forza di detto titolo, comproprietaria e compossessore del terreno, che medio tempore risultava classificato al nuovo numero di mappale 405, chiedeva al Comune di Montelanico l’autorizzazione all’esecuzione di lavori consistenti nella realizzazione di un muretto di recinzione, con paletti in ferro e rete metallica ed apertura di un cancello su via Indipendenza.

I lavori di cui è questione sono stati quindi autorizzati dal Sindaco con provvedimento n. 81 del 14 settembre 1994. Autorizzazione tuttavia sospesa dallo stesso Sindaco con nota del 7 novembre 1994 intesa anche a richiedere alla odierna ricorrente documentazione, ivi compresa la già notificata affrancazione disposta dal Pretore di Velletri. Successivamente, con nota del 2 febbraio 1995, il Sindaco comunica alla ricorrente che i lavori potevano essere ripresi e tuttavia, con provvedimento in data 8 febbraio 1995, disponeva l’annullamento della già concessa autorizzazione, sulla scorta dell’assunto per cui il terreno oggetto della richiesta esecuzione dei lavori ricadeva nella perimetrazione del demanio civico.

Avverso detto annullamento di ufficio è dunque proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione di legge ed eccesso di potere per manifesta infondatezza e contraddittorietà tra i provvedimenti anteriori all’autorizzazione, il provvedimento di autorizzazione ed il successivo provvedimento di annullamento.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Montelanico.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011 il ricorso viene ritenuto in decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Appare al Collegio, in particolare, decisamente manifesta la contraddittorietà che segna nel caso di specie lo svolgersi dell’azione amministrativa e, in definitiva, anche il palese difetto di istruttoria che vizia il provvedimento impugnato.

Invero, è stata la stessa amministrazione comunale a ribadire più volte la esistenza di un titolo dei danti causa della ricorrente legittimante le pretese di questi sull’area di cui è questione. Ci si riferisce, in particolare, alla delibera di Giunta municipale – di cui meglio in narrativa – con cui il terreno, già di proprietà comunale, è espressamente alienato agli I. ed alla successiva delibera che, sulla scorta della segnalata circostanza, autorizza la stipula del contratto di compravendita.

Se i detti elementi concorrono a corroborare il rilievo concernente il vizio della contraddittorietà, peraltro confermato dalla successione di atti più direttamente concernenti i lavori di cui è questione (autorizzazione, sospensione, autorizzazione alla ripresa, annullamento dell’autorizzazione), il difetto di istruttoria viene in rilievo con specifico riguardo alla ordinanza del Pretore di Velletri con cui, come si è già ricordato, il terreno in questione è stato dichiarato affrancato a favore dei danti causa della ricorrente e nei confronti del Comune di Montelanico. Ordinanza che, peraltro, è stata a suo tempo notificata e comunque poi nuovamente prodotta a seguito di richiesta documentazione successiva al rilascio dell’autorizzazione poi annullata.

L’affrancazione comporta, com’è noto, la sottrazione permanente del bene all’utilizzo collettivo (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 03 marzo 2009, n. 432). Né il diritto all’affrancazione degli I. è stato contestato dal Comune in sede di giudizio di opposizione, per come consentito.

In definitiva, il contestato provvedimento di annullamento, del tutto carente anche sul piano della motivazione ove si abbia riguardo ai precedenti specifici della procedura oltre che sul punto del sacrificio così recato alle ragioni del privato che proprio sulla pregressa azione amministrativa in larga parte si fondavano, deve ritenersi illegittimo e va, pertanto, annullato.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento recante annullamento del permesso di esecuzione lavori.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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