Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.- Questa Corte aveva annullato il decreto del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile, per il principio del ne bis in idem, l’istanza di M.D. volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del titolo esecutivo per difetto di notifica, argomentando che l’istanza, con la quale si eccepiva che esso M. non aveva ricevuto le notifiche nel luogo ove, nel corso dell’interrogatorio di garanzia, aveva eletto domicilio, si fondava su una causa petendi diversa: un difetto di notifica diverso da quello fatto valere in precedenza.
2.- Il Tribunale di Roma in sede di rinvio ha rigettato la richiesta, deducendo che detta eccezione poteva ritenersi rinunciata in quanto il condannato con la proposizione di un incidente di esecuzione, nel quale si sosteneva che la successiva dichiarazione di domicilio di via Balahanoff, era domicilio eletto, si traduceva in una rinuncia agli altri motivi.
3.- Il M. ha proposto ricorso deducendo che le notifiche del decreto di rinvio a giudizio e dell’avviso di deposito della sentenza contumaciale erano state effettuate in un luogo diverso dal domicilio eletto, che doveva ritenersi quello presso l’Avv. Tomaselli, mai revocato e che, erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto rinunciata la volontà di eccepire tali nullità.
Il condannato ha, anche, con memoria, ulteriormente precisato che in via Grandi 15 non vi sarebbe stata alcuna elezione di domicilio non avendo l’indicazione i requisiti prescritti dall’art. 122 c.p.p., per cui gli avvisi avrebbero dovuto essere notificati presso lo studio dell’Avv. Tomaselli, da considerarsi unico domicilio eletto.
4.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che, in seguito al fermo di polizia dell’ 8 agosto 2005, il M., nel corso dell’interrogatorio di garanzia aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia Avv. Tomaselli, in via Piemonte, elezione mai revocata, nonostante la revoca della nomina fiduciaria; che posto agli arresti domiciliari aveva indicato il domicilio presso l’abitazione in via Grandi n. 15; che, revocata la misura, l’avviso di conclusione delle indagini era stato notificato al M., a mani proprie e quello di cui all’art. 415 bis, all’Avv. difensore di fiducia del M., Giancarlo Germani; che la richiesta di rinvio a giudizio era stata notificata presso il domicilio di via Grandi e poichè ivi il M. non era più reperibile, presso il difensore di fiducia Avv. Germani, ex art. 161 c.p.p., comma 4;
che la sentenza contumaciale poi era stata notificata all’Avv. di ufficio in quanto il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato.
Orbene – in una fattispecie analoga a quella per cui si discute, in cui l’indagato, al momento della scarcerazione per applicazione degli arresti domiciliari aveva dichiarato il domicilio nel luogo dell’abitazione, senza revocare la precedente elezione di domicilio presso il difensore – le sezioni unite di questa Corte (17 ottobre 2006 n. 41280) hanno affermato il principio che la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio pur non espressamente revocata.
Pertanto, legittimamente è stata disposta la notifica presso l’abitazione di via Grandi, indicata dal M., dichiarata come domicilio in sede di scarcerazione per l’applicazione degli arresti domiciliari, e la successiva notifica presso il difensore ex art. 161 c.p.p., stante l’impossibilitai in quel luogo in seguito al trasferimento del M.. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.