Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-05-2011, n. 10209 prelazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Nel 1982 M.A. agiva per il riscatto rispetto a un fondo condotto in mezzadria, di proprietà della Società Azionaria Immobiliare San Cesare spa e della Società Azionaria Immobiliare San Giacomo spa, assumendo l’avvenuto trasferimento del suddetto fondo, unitamente ad altri fondi delle stesse società, alla Società Azionaria Immobiliare San Carlo spa; il trasferimento sarebbe avvenuto con verbale di assemblea straordinaria della citata società San Carlo. Contestualmente, il M., sulla premessa dell’effetto retroattivo del riscatto azionato rispetto al fondo di cui era mezzadro, agiva – quale confinante coltivatore diretto per il riscatto di un altro fondo venduto dalla società San Carlo a T.G..

La controversia veniva decisa dal Tribunale nel senso del rigetto, come può presumersi – in base a quanto riportato nell’esposizione dei fatti in ricorso – dalla circostanza che il M. propose appello.

L’appello – sempre in base a quanto riportato nell’esposizione dei fatti in ricorso – al quale resistettero le suddette società, anche con appello incidentale, e la T., si concludeva con sentenza del 16 giugno 2005. 2. Avverso la suddetta sentenza, il cui contenuto – in base a quanto riportato nell’esposizione dei fatti in ricorso – resta ignoto, M.A. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo ( artt. 112 e 342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4).

2.1. Hanno resistito, con autonomi controricorsi, T.G., nonchè la Società Immobiliare San Cesare e C. sas, la Società Immobiliare San Giacomo e C. sas e la Società Immobiliare San Carlo e C. sas, proponendo ricorso incidentale avverso la sentenza, nella parte in cui compensava le spese giudiziali per "giusti motivi". 3. I ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti.

Il collegio ha deciso di adottare una motivazione semplificata.

3.1. Il ricorso principale è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nella parte in fatto, il ricorrente espone le domande introduttive del giudizio senza mettere la Corte in grado di comprendere, in modo inequivocabile, che tipo di trasferimento sarebbe avvenuto rispetto al fondo di cui era mezzadro, atteso che si fa generico riferimento all’attuazione dello stesso mediante verbale di assemblea straordinaria di una delle società evocate. Nè l’omissione è sanata dalla successiva esplicazione del motivo del ricorso.

Solo dagli atti difensivi delle controparti emerge che: il trasferimento è avvenuto nell’ambito di società per azioni in cui i conferimenti sono costituiti da beni in natura; il bene di cui il M. era mezzadro, che prima costituiva uno dei conferimenti in natura di una (o due) società, per effetto della sottoscrizione del capitale di una nuova società, con gli stessi azionisti, da parte della prima (o prime), entra a far parte dei conferimenti di beni in natura della seconda società, di cui la prima (o prime) è azionista, proprio in virtù della sottoscrizione di capitale effettuata mediante conferimento di beni in natura; il suddetto bene diventa di proprietà di un soggetto giuridico diverso, che ha come azionisti gli stessi azionisti della società cui apparteneva originariamente il bene.

Ancora, dall’esposizione del fatto nel ricorso, non è dato conoscere neanche il dispositivo delle sentenze, di primo e secondo grado;

mentre, nella successiva esposizione del motivo di ricorso, dispositivi delle decisioni e censure alle stesse si alternano secondo un percorso che non consente di comprendere con certezza l’oggetto censurato e la censura svolta.

Infine, manca una chiara esposizione delle posizioni delle varie parti processuali, facendosi riferimento, ad esempio, a un appello incidentale delle società, senza null’altro aggiungere.

Manca, pertanto, una parte espositiva sommaria del fatto sostanziale e processuale, sia autonoma, sia nell’ambito dell’articolazione del motivo di ricorso.

Il ricorso principale, quindi, è inammissibile sulla base del principio, costante nella giurisprudenza della Corte, secondo cui, il requisito imposto dal citato art. 366, n. 3, deve reputarsi sussistente solo quando, nel contesto dell’atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti, ivi compresa la sentenza impugnata (per quest’ultimo profilo, Cass. n. 15808 del 2008; da ultimo Cass. n. 76 del 2010, rispetto al ricorso incidentale; rispetto al ricorso principale, Cass. n. 2831 del 2009, Cass. n. 4823 del 2009).

4. Il ricorso incidentale, proposto dalle società, sul capo della sentenza che aveva compensato le spese per "giusti motivi", senza ulteriore specificazione, è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Infatti, dal ricorso risulta che le società avevano presentato appello incidentale e, in astratto, la presenza dello stesso avrebbe potuto giustificare la compensazione delle spese. Ma la Corte non è stata messa in grado di valutare tale circostanza dai ricorrenti incidentali e nella sentenza impugnata non vi è traccia dell’appello incidentale.

Attesa la non chiara posizioni di tutte le parti nel processo, si reputa equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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