Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-10-2010) 08-03-2011, n. 9006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa Città con la quale il F., il R., il M. e il Ma. erano stati dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 494 c.p. per essersi attribuita la qualifica di parcheggiatore autorizzato, contrariamente al vero.

La Corte ha argomentato che dalle dichiarazioni dell’ispettore della polizia municipale risultava che gli imputati di comune accordo regolavano l’accesso agli appositi spazi ed incassavano il denaro dagli automobilisti che pensavano che fossero posteggiatori autorizzati, come dichiarato dal teste T..

2.- Propongono ricorso gli imputati.

Il F. deduce che mancava nella specie l’induzione in errore, come risultava dalle dichiarazioni testimoniali.

Il R. censura l’erronea applicazione della legge penale, in quanto non era stata data motivazione che dalla qualità assunta discendessero effetti giuridici nonchè (omessa motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche.

Il M. fa rilevare la motivazione apparente circa il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e art. 62 bis c.p..

Anche il M. deduce la motivazione apparente circa il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 c.p., nn. 4 e 6 e art. 62 bis c.p..

3.- I ricorsi sono infondati.

La Corte di merito ha logicamente evidenziato, sulla base delle testimonianze dell’Ispettore dei vigili e di un utente, come gli imputati avessero agito in concorso tra di loro e come ognuno di essi avesse regolato l’accesso negli appositi spazi e avessero incassato il denaro degli automobilisti, nella stessa zona del Viale che la "Firenze Parcheggi" utilizzava, in occasione di eventi, come parcheggio, inviando propri dipendenti per riscuotere il corrispettivo.

Infatti, l’utente T. aveva dichiarato che era convinto che gli imputati avessero un legittimo titolo per richiedere il pagamento.

Legittimamente è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all’art. 494 c.p., essendosi gli imputati attribuita la qualità di posteggiatori autorizzati a riscuotere il corrispettivo, nella zona normalmente adibita a parcheggio dalla società "Firenze parcheggi".

Infatti, dalla qualità di parcheggiatori autorizzati discende l’effetto giuridico di avere diritto ad ottenere il corrispettivo del parcheggio.

L’induzione in errore risulta dal fatto che gli imputati si erano posizionati nella zona adibita normalmente a parcheggio dalla "Firenze parcheggi" e avessero blocchetti di ricevute con stampato "Posteggio auto", tanto che gli utenti, come risulta dalla testimonianza del T., avevano ritenuto che i parcheggiatori avessero un legittimo titolo.

Legittimamente, poi, non sono state riconosciute le attenuanti generiche, in virtù dei precedenti penali, dato che l’art. 133 c.p., ai fini della determinazione della pena, applicabile anche ai fini della valutazione delle attenuanti generiche, fa riferimento, al comma 2, ai precedenti penali e giudiziari.

E’ infondata anche la censura circa la mancata applicazione dell’art. 62 c.p., n. 4.

Il vantaggio patrimoniale deve essere valutato non in riferimento al singolo corrispettivo percepito ma con tutto il vantaggio economico derivato dall’essersi assunta la qualità di posteggiatori autorizzati, che, tenuto conto del grande afflusso di autovettura per la manifestazione al palasport di quella sera, ritenuta logicamente dai giudici del merito di grande richiamo, è stato considerato non di speciale tenuità.

Infondata è anche la doglianza del M.L., circa il mancato esame da parte della Corte di Appello del motivo con il quale si chiedeva il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6.

Ora, tenuto conto che il giudice di primo grado aveva argomentato che la restituzione del denaro agli automobilisti era stata parziale e che, in ogni caso, non era stata spontanea ma indotta dall’intervento delle forze dell’ordine e che con i motivi di appello si era evidenziato che tale intervento da solo non poteva escludere la volontarietà della restituzione, deve ritenersi che la Corte di merito ha implicitamente rigettato la censura sul presupposto che non era stato contestato che il risarcimento agli automobilisti era stato parziale.

L’infondatezza importa il rigetto dei ricorsi e la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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