T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 04-03-2011, n. 623

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, in data 27 ottobre 2010, ha presentato istanza di accesso agli atti al Comune di Nibbiono, volta ad ottenere l’ostensione dei seguenti documenti: a) copia delle contravvenzioni elevate dalla Polizia stradale di Nibbiono, dal Km 31 al Km 33 della superstrada 36 Milano – Lecco, nel corso di tutto l’anno 2009 e fino al 30 settembre 2010, concernenti le rilevazioni per eccesso di velocità; b) numero degli automobilisti fermati dalla Polizia Locale di Nibbiono nel tratto stradale suindicato, nel corso di tutto l’anno 2009 e fino al 30 settembre 2010, concernenti le rilevazioni per eccesso di velocità.

L’istanza era proposta in quanto la documentazione richiesta era ritenuta dall’interessato utile per svolgere le proprie difese in un processo instaurato presso il Giudice di Pace di Lecco, avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa, emesso dalla Polizia Locale del Comune di Nibbiono nei confronti del medesimo interessato, per violazione delle norme contenute nel codice della strada.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Nel corso della camera di consiglio del 2 marzo 2011, è stata depositata in atti copia della sentenza n. 911 del 13 gennaio 2011, con la quale il Giudice di Pace di Lecco ha definito il suindicato giudizio, accogliendo la domanda proposta dal ricorrente.

Poiché l’istanza di accesso agli atti, oggetto della controversia in esame, era finalizzata ad ottenere documentazione utile per lo svolgimento delle difese nel processo instaurato presso il Giudice di Pace di Lecco, e poiché tale procedimento si è ormai concluso, peraltro con esito favorevole per l’interessato, deve concludersi che questi non abbia più interesse ad ottenere la condanna dell’Amministrazione al rilascio di copia della documentazione richiesta.

Ne consegue che va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese Compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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