Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-10-2010) 08-03-2011, n. 9002

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del GUP del locale tribunale che aveva dichiarato M.L. e M. E. colpevoli de reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di B.G., per avere prelevato e trattenuto costui, privandone la libertà, forzatamente, con violenza sulla persona, e per avere chiesto alla famiglia il pagamento di somme di denaro per la liberazione, nonchè il solo L. anche dei reati di lesioni personali in danno dello stesso B., e di quelli di violenza privata in danno P.S. e B. P., e li aveva condannati alla pena complessiva rispettivamente di diciassette anni e quattro mesi e di sei anni, undici mesi e sedici giorni di reclusione, con la revoca nei confronti del L. dei benefici prima concessi.

2.- Il M.L. e M.E. propongono, con autonomi atti, ricorso per cassazione, deducendo le seguenti medesime censure:

a.- mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione delle dichiarazione della persona offesa costituita parte civile;

b.- inosservanza delle norme stabilite a pena di inutilizzabilità e carenza assoluta di motivazione, circa l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso di Ba.

O. e B.G.;

c.- erronea valutazione del fatto come sequestro di persona a scopo di estorsione. d.- erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione circa il diniego del riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 630 c.p., commi 4 e 5, per l’avvenuta liberazione del sequestrato.

Specifica il M.L. che la ricostruzione dei giudici del merito, circa la sussistenza di un sequestro di persona e non di un prelevamento inscenato d’accordo tra esso imputato e l’imprenditore, al fine di intimorire i familiari e convincerli a pagare una somma di denaro per un precedente acquisto di cocaina, si baserebbe soltanto sulle dichiarazioni della parte offesa, che si presenterebbero inattendibili, contraddittorie e non supportate da altri testi, riguardo le due fasi del rapimento: il prelevamento e il rilascio.

In relazione al prelevamento risultava che esso L. si era fatto accompagnare sul cantiere dalla cognata del B., Ba.Pa. e da P.S., a volto scoperto, con una autovettura condotta da quest’ultima e si era allontanato poi sempre in compagnia delle due donne e con l’imprenditore.

Le dichiarazioni di N.L., che aveva fotografato l’incontro tra il L. e il B. non avevano confermato le violenze subite da quest’ultimo, escluse pure dai Carabinieri, che avevano ritrovato l’imprenditore, descritto in buone condizioni fisiche e sembrante, alla loro vista, allontanarsi da loro.

Erano, poi, inutilizzabili le intercettazioni delle utenze in uso di Ba.Or. e di B.G., in quanto eseguite presso la caserma dei Carabinieri di Sestre Levante e non presso la Procura della Repubblica di Chiavari.

Ne discendeva da tutto ciò che avrebbe dovuto riconoscersi un previo patto tra il B. ed esso imputato.

3.- Il M.E. aggiunge che erroneamente non gli era stata riconosciuto, l’attenuante di cui all’art. 114 c.p..

4.- I ricorsi sono infondati. a.- La Corte di Genova ha evidenziato che a provare il prelevamento forzoso del B., contro la volontà dello stesso, erano le dichiarazioni della Ba. e della P., che avevano accompagnato, con la macchina guidata da costei, il primo insieme al M.L., su ordine di questo, sino al parcheggio di un supermercato di Villafranca Lunigiana, e che avevano visto il B. sanguinante dal naso e dalla bocca. Ciò logicamente trovava riscontro in quanto rilevato, alle ore 14 del 17 gennaio, dai Carabinieri che avevano individuato otto tracce di sangue sulla strada pedonale del cantiere, ove il B. era stato sequestrato.

Ulteriore prova della violenza la Corte di merito la ha logicamente fondata sull’accertamento dei sanitari che, dopo la liberazione del B., avevano constato in costui tracce ricollegabili evidentemente alla violenza subita, come i traumi labiale e boccale superiore nonchè l’avulsione degli incisivi superiori.

Tali circostanze hanno consentito di ritenere credibili, in quanto riscontrate, le dichiarazioni del B. di essere stato prelevato contro la sua volontà da un cantiere di Crova di Moneglia e di essere stato condotto sempre contro la sua volontà in un casolare in località Orturano dove rimase sequestrato dal pomeriggio del 17 fino alla sera del 18 gennaio 2008.

Il fatto che il B. avesse cercato di evitare i Carabinieri, una volta che si era liberato dagli stessi rapitori, logicamente è stato ritenuto spiegabile con il fatto che egli avrebbe dovuto ammettere il suo coinvolgimento nella detenzione di 80 grammi di cocaina, ottenuto dal L., quantitativo eccedente l’uso personale. Il giudice di primo grado, la cui argomentazione costituisce un unico apparato giustificativo con quella della Corte di merito convergente sulla responsabilità, aveva poi ulteriormente evidenziato come dalle operazioni di intercettazione delle conversazioni telefoniche tra il L. e l’ E. si evinceva l’accordo tra i due per ottenere denaro dai familiari del B..

A ciò si aggiunge quanto precisato dallo stesso giudice e cioè che mentre la Ba. si trovava presso la stazione del Carabinieri di Moneglia, la stessa avesse ricevuto una telefonata, da persona riconosciuta da lei in M.E., con la quale questo chiedeva con insistenza di trovare il denaro richiesto, in quanto doveva pagare persone in Albania. b.- Pertanto, la deduzione circa l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso di Ba.

O. e B.G. sono irrilevanti, potendo la prova della richiesta di denaro da parte di entrambi i M., e quindi anche dell’ E., trarsi, secondo quanto logicamente evidenziato dai giudici del merito, dalle intercettazioni delle conversazioni tra i due imputati e dal riconoscimento del M.E. ad opera della Ba., come l’autore della telefonata con la quale quello chiedeva pressantemente il denaro. Riconoscimento credibile, tenuto conto che l’ E., oltre ad essere l’intestatario dell’utenza che aveva chiamato la Ba., come ammesso dallo stesso dopo un iniziale diniego, aveva lavorato presso il B. di cui la Ba. era convivente, per circa tre mesi. c.- La qualificazione come sequestro di persona è poi conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra il reato di cui all’art. 630 c.p., la privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale derivante da una rapporto illecito. (Cass., sez. 5^, 22 marzo 2006, n. 12762, Cass., sez. un. 17 gennaio 2003, n. 962). Nella specie cessione della cocaina, come riferito dai testi Ba.Pa., Ba.Or. e P..

Legittimamente non è stato qualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o quello di cui all’art. 605 c.p., in quanto non vi era prova di un pregresso rapporto di lavoro tra il B. e il L. – tutte le dichiarazioni testimoniali lo hanno escluso – e perchè il vantato credito di lavoro dell’ E. di Euro 2500,00, non poteva essere la causa del sequestro, avendo i M. chiesto la somma di Euro 12.000,00 per la liberazione.

Le modalità del sequestro escludevano la sussistenza in favore degli imputati delle circostante attenuanti previste di cui all’art. 630 c.p., commi 4 e 5, non avendo legittimamente i giudici del merito riscontrato atti di collaborazione, nel fatto che il B. non era stato incappucciato, legato e imbavagliato, costituendo queste modalità esecutive del sequestro e non atti di dissociazione. Tra l’altro, gli autori del sequestro erano stati individuati – il L. – era riuscito a sottrarsi all’arresto, fuggendo nella campagna – e il B. si era allontanato dal luogo del sequestro dopo la fuga dei rapitori.

Le attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 6 e art. 62 bis non potevano poi essere dichiarate prevalenti per il L. per la recidiva reiterata infraquinquennale.

Il coinvolgimento dell’ E. risultava, come evidenziato, dalle intercettazioni telefoniche dalle quali si evinceva che era l’ E. a dovere contattare i familiari del B. e dalla telefonata fatta alla Ba. il cui autore era stato riconosciuto dalla stessa e a esso logicamente non è stato attribuito carattere minimale, essendo la sua condotta essenziale alla riuscita del sequestro.

L’infondatezza importa il rigetto dei ricorsi e la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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