Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-02-2011) 09-03-2011, n. 9640 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propongono ricorso per Cassazione D.P.L., D.P. A. e R.C. avverso la sentenza della Corte di appello di Genova in data 21 ottobre 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado emessa dal Gip all’esito di giudizio abbreviato. Con la decisione del Gip era stata affermata la responsabilità dei predetti in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio (capo A) nonchè, i soli D.P.A. e R., anche di una serie di furti con strappo (capi F, G, H, I) e di un delitto di lesioni personali volontarie (capo L) realizzati nel (OMISSIS).

Deducono:

1) la violazione dell’art. 416 c.p.;

Le argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito non erano sufficienti a delineare il reato di associazione per delinquere tenuto conto, da un lato, che a commettere le azioni materiali erano due soli soggetti e, d’altra parte, che quelli che erano stati indicati come mezzi logistici della organizzazione, altro non erano che la casa e i mezzi di trasporto dei due D.P.;

2-3) la violazione dell’art. 62 bis c.p., e la eccessività della pena.

Erano state negate le attenuanti generiche ed era stata esclusa una diminuzione della pena, nonostante che fossero stati evidenziati il buon comportamento processuale di essi ricorrenti, le condizioni personali e la modesta gravità dei fatti.

I ricorsi sono inammissibili.

Il primo motivo è generico ed interamente versato in fatto.

Le parti deducono circostanze (l’essere stati, i reati contro il patrimonio, commessi da due persone soltanto; l’essere, i mezzi della ritenuta organizzazione, di proprietà dei due D.P.) non solo non immediatamente apprezzabili dalla Cassazione che è giudice della legittimità; in più si tratta di affermazioni che, anche se trovassero riscontro nelle emergenze di causa, sarebbero incapaci di incidere sul costrutto accusatorio posto che la definizione di un programma per la esecuzione di un numero indeterminato di reati, fra tre o più soggetti, è condotta che integra il reato associativo a prescindere dalla identità e dal numero di coloro che realizzeranno in concreto i delitti-fine e, addirittura, anche in assenza di una concreta realizzazione del programma stesso.

Altresì irrilevante è la proprietà dei mezzi di cui la organizzazione comunque si avvale, essendo, oltretutto, i detti mezzi non un requisito indispensabile per la configurazione del reato di associazione per delinquere ma, il relativo utilizzo, solo uno dei dati rivelatori della esistenza dei pactum sceleris.

E’ anche da evidenziare, oltre a ciò – così rispondendosi anche agli ulteriori motivi di ricorso – che la Corte di merito ha già replicato con adeguate motivazioni alle stesse censure che le parti hanno poi riproposto nel motivo di ricorso in esame.

E tale situazione, come è noto, è essa stessa motivo di inammissibilità del ricorso poichè è, appunto, reputato dalla giurisprudenza costante, inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Rv.

243838; Massime precedenti Conformi: N. 8443 del 1986 Rv. 173594, N. 12023 del 1988 Rv. 179874, N. 84 del 1991 Rv. 186143, N. 1561 del 1993 Rv. 193046, N. 12 del 1997 Rv. 206507, N. 11933 del 2005 Rv.

231708).

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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