Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
Motivi della decisione
Per ragioni di ordine logico-giuridiche si ritiene di esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 112-113-115-116 secondo comma ultima parte e 384 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per aver rigettato l’eccezione da essi sollevata di prescrizione del diritto azionato dalla controparte per non aver fornito la prova su di essi incombente della data in cui la C. aveva adempiuto l’obbligazione di pagamento del prezzo della vendita, e quindi aveva conseguito il diritto a chiedere la stipulazione del contratto definitivo, posto che da quel momento iniziava a decorrere il termine di prescrizione del suddetto diritto.
I ricorrenti rilevano sotto un primo profilo che tale statuizione si pone in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla sopra richiamata sentenza di questa stessa Corte secondo cui, nell’ipotesi che le parti di un contratto preliminare abbiano rimesso alla volontà di una di esse la fissazione del termine per la stipulazione del contratto definitivo, a fronte dell’ingiustificato rifiuto della parte cui tale facoltà sia stata riservata, l’altra parte che abbia adempiuto le obbligazioni poste a suo carico può direttamente proporre la domanda di adempimento specifico dell’obbligo di concludere il contratto definitivo; con la conseguenza che, ove essa trascuri di avvalersi di tale facoltà e tale inerzia protragga per l’ordinario termine prescrizionale, il diritto alla conclusione del contratto definitivo si estingue per prescrizione.
A., A. e G. G. C. inoltre assumono che, mentre essi avevano provato (con la produzione del contratto preliminare del 22-10-1977 contenente la clausola perentoria ed essenziale che prevedeva la data del 22-4-1978 quale termine finale dei pagamenti convenuti) l’adempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo complessivo al 22-4-1978 da parte della C., quest’ultima, che aveva fatto valere il suo diritto alla conclusione del contratto definitivo, non aveva offerto alcuna prova del solo fatto che avrebbe potuto impedire la maturazione del termine prescrizionale, ovvero l’avvenuto pagamento dell’intero prezzo della compravendita in una data successiva a quella suddetta.
La censura è fondata.
Deve premettersi che la suddetta sentenza di questa stessa Corte del 10-12-2001 n. 15587 ha affermato il sopra enunciato principio di diritto in materia di determinazione dei criteri di individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine per il promissario acquirente per proporre domanda di adempimento in forma specifica ex art. 2932 c.c. sulla base della premessa che i ricorrenti C. – che avevano eccepito la prescrizione del diritto azionato dalla C. – avevano dedotto sia l’avvenuta pattuizione del termine perentorio ed essenziale del 22-4-1978 per il pagamento del saldo prezzo, sia la circostanza che effettivamente entro tale termine il saldo del prezzo era stato effettivamente versato.
Orbene il giudice di rinvio, rilevata l’assenza di una prova certa in ordine alla data in cui la C. aveva adempiuto la sua obbligazione – pur essendovi la certezza, per affermazione concorde delle parti, dell’avvenuto pagamento dell’intero prezzo – e rilevato che il relativo onere probatorio ricadeva sui C. in quanto elemento costitutivo dell’eccezione di prescrizione sollevata, ha rigettato l’eccezione stessa.
Tale convincimento non può essere condiviso.
Invero la suddetta eccezione di avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione relativo al diritto ex art. 2932 c.c. fatto valere dalla C. con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado notificato il 23-6-1990, basata sulla considerazione che in realtà la prescrizione era iniziata a decorrere il 22-4-1978, era sufficientemente circostanziata e quindi idonea in astratto a paralizzare la pretesa della controparte; pertanto la C., al fine di far valere le conseguenze giuridiche a sé favorevoli del fatto costitutivo posto a fondamento del diritto azionato – ovvero la sua qualità di promissaria acquirente dell’immobile per cui è causa adempiente agli obblighi assunti e l’inadempimento del promittente venditore all’obbligo di stipulare il contratto definitivo – aveva l’onere, proprio al fine di superare l’efficacia del fatto estintivo del suo diritto come eccepito dal C., di provare l’avvenuto pagamento integrale del prezzo della compravendita entro il decennio antecedente alla data di notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Pertanto in sede di rinvio si impone un riesame della controversia alla luce del principio di diritto ora affermato riguardante la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti.
Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112-113-115-116-384 primo comma c.p.c. 1183-1362-1362-1375-1457-2702-2733-2934-2935-2936 e 2943 c.c., censurano la sentenza impugnata per non aver considerato che tra le parti costituiva elemento pacifico che la C. aveva corrisposto l’intero prezzo della compravendita entro il termine pattuito del 22-4-1978.
Tale censura resta assorbita all’esito dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.
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