Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-03-2011, n. 195 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Catania, il sig. Pe.Gi. ha rappresentato che, quale sottufficiale dell’Aeronautica Militare, svolgeva presso il 34° G.R.A.M. (Gruppo Radar A.M.) di Siracusa le funzioni di controllore dello spazio aereo, per le quali percepiva la relativa indennità di impiego operativo di cui all’art. 7 della legge n. 78/83 e, tuttavia, in aggiunta ad essa, aveva chiesto invano il riconoscimento dell’incremento percentuale (c.d. indennità di supercampagna) istituito dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 360/96 in relazione ai parametri già determinati dei commi 1 e 2 dell’art. 3 L. n. 78/83 (indennità di impiego operativo per reparti di campagna).

Il Ministero intimato ha contestato diffusamente la fondatezza dell’impugnativa.

Con sentenza n. 827/07, il Tribunale adito ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.

La predetta pronuncia è stata appellata dal sig. Pe.Gi. che ne ha dedotto l’erroneità, chiedendone la riforma.

L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione

Nel presente giudizio, si controverte sulla spettanza al ricorrente – in servizio presso il 34° G.R.A.M. (Gruppo Radar A.M.) di Siracusa – dell’indennità di impiego operativo c.d. "Supercampagna", prevista dall’art. 4, comma 2, D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360.

Il ricorso va rigettato.

Per una migliore comprensione della questione, appare utile delineare uno schematico quadro normativo di riferimento.

L’articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, ha istituito la cd. indennità di campagna e ne ha previsto l’attribuzione, nella misura del 115% dell’indennità di impiego operativo di base (di cui all’art. 2 della stessa legge), agli ufficiali e ai sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna ivi indicati.

L’articolo 5 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 394 (recante recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze Armate) ha poi stabilito, al comma 9, che "l’indennità di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3".

Successivamente, è intervenuto il D.P.R. 10 maggio 1996 n. 360, il cui articolo 4, comma 2, ha elevato, con decorrenza dal primo gennaio 1997, l’indennità in questione dal 115 al 135%, e ne ha circoscritto l’attribuzione in favore del solo personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna ivi indicati, impiegati nell’ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali.

Lo stesso comma 2 ha poi stabilito che "con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista".

Infine, è intervenuto il D.P.R. 13 giugno 2002 n. 163 (recante recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), testualmente prevedendo, all’articolo 5, comma 12, che "a decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennità operative e all’articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 è elevata al 150% dell’indennità di impiego operativo di base".

Alla luce delle richiamate disposizioni normative, è evidente che gli incrementi percentuali rispettivamente previsti dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 360/96 e dall’articolo 5, comma 12, del D.P.R. n. 163/02 (che prendono il nome di indennità di "supercampagna") non trovano applicazione generalizzata ed indifferenziata nei confronti di tutto il personale militare destinatario dell’indennità di impiego operativo.

Invero, detti incrementi non si applicano né a quei militari che sono già destinatari dell’indennità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 78/83, né, a maggior ragione, a coloro che usufruiscono della diversa indennità di cui all’art. 7 della legge n. 78/83, ma trovano un’applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture impiegate nell’ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale.

Nel caso di specie, il Pe. fruisce già dell’indennità di controllo dello spazio aereo, di cui al suddetto art. 7 della legge n. 78/83, che è indennità diversa da quella, c.d. di campagna (poi denominata di supercampagna), di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge n. 78/83, modificata con successive disposizioni sia nell’ammontare che nei soggetti destinatari.

L’indennità di cui all’art. 7 non è mai stata richiamata dalle norme che riguardano l’indennità di campagna prima e di supercampagna poi, a dimostrazione del fatto che si tratta di due indennità distinte, previste da due diverse disposizioni di legge e, pertanto, destinate al personale impiegato in compiti diversi.

Orbene, è vero, come sostiene il Pe., che, con Decreto interministeriale del 21/12/2001, il 34° Gruppo Radar A.M. (cui lo stesso appartiene) è stato inserito nell’elenco delle Unità cui spetta l’attribuzione dell’indennità di supercampagna, ma è altrettanto vero che essa si applica soltanto in favore di coloro, appartenenti al suddetto 34° Gruppo Radar, che percepiscono una indennità di categoria inferiore al 150% dell’Indennità Operativa di Base e, comunque, non si applica a chi, come il Pe., già percepisce un’altra indennità, prevista da distinta disposizione di legge.

Va precisato, infatti, che l’art. 17 della legge n. 78/83, più volte sopra richiamata, stabilisce il principio di carattere generale di non cumulabilità fra le indennità operative.

Per quanto precede, il ricorso va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 23 settembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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