Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-02-2011) 09-03-2011, n. 9329 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 14.04.2010 il Tribunale di Sorveglianza di Torino respingeva l’appello proposto da H.L. avverso il provvedimento di primo grado con il quale il predetto era stato dichiarato delinquente abitale ex art. 102 c.p. (e dunque per le sue condizioni di pluricondannato, ex lege) e, ritenuta la di lui permanente pericolosità, gli era stata irrogata la misura di sicurezza personale della colonia agricola per la durata di anni due (salvo riesame, come per legge). Il Tribunale di competenza, invero, verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dalla specifica normativa, riteneva attuale la pericolosità del predetto H., persona improntata ad un modello di vita dedita al delitto che aveva continuato a perpetrare reati, specie contro il patrimonio, anche in tempi recentissimi (e dunque anche dopo le reiterate condanne e le subite carcerazioni).

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto H. che motivava l’impugnazione svolgendo, con atto personale, le seguenti deduzioni: a) il Tribunale aveva omesso di valutare le condizioni di famiglia di esso ricorrente, padre di tre figli minorenni, sia in funzione della ritenuta pericolosità, sia in relazione alle esigenze dei predetti figli; b) era stata disattesa la prospettiva di lavoro anche con motivazione che faceva inaccettabile riferimento alla cultura nomade.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva declaratoria di inammissibilità del ricorso per totale e palese infondatezza.

4. Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

E’ totalmente infondato, invero, oltre che affetto da rilevabile genericità, il primo motivo di ricorso (v. sopra sub 2.a), atteso che entrambi i giudici del merito ben hanno preso in considerazione – come risulta dal testo del provvedimento impugnato- anche le informative di carattere socio-familiare, ritenendo peraltro, con argomentazioni logiche e coerenti, la preponderanza degli aspetti di pericolosità sopra indicati, in particolare la continua recidivanza nei reati contro il patrimonio, anche in tempi recentissimi. In definitiva il ricorso, sul punto, è infondato ed altresì -come si è già rilevato- generico, non indicando argomenti e ragioni per cui il carico di famiglia dovrebbe indurre minore pericolosità, circostanza che finora non ha frenato la commissione di reati in capo all’odierno ricorrente (il che è a dir anche in funzione delle esigenze di protezione dei minori stessi).

E’ del tutto infondato per assoluta genericità anche il secondo motivo di ricorso (v. sopra sub 2.b) posto che lo stesso si limita a riproporre solo una prospettiva di lavoro, attività per nulla finora praticata, mentre nessuna rilevanza può essere attribuita al -solo incidentale- accenno alla cosiddetta cultura nomade, elemento non rilevante nella sostanza della decisione, basata su ben altri e solidi elementi di valutazione.

Il ricorso è dunque inammissibile ex art. 581 c.p.p., lett. c), art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso totalmente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente H. L. al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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