Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-02-2011) 09-03-2011, n. 9328 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto in data 20.10.2008 il Gip del Tribunale di Gela disponeva l’archiviazione della notizia di reato a carico di R. G. in ordine all’ipotizzato reato ex art. 659 c.p..

2. Avverso tale decreto proponeva ricorso per cassazione D.B. S., in proprio e quale presidente e legale rappresentante dell’associazione "Aria Nuova", denunciante, lamentando di non avere avuto l’informativa ex art. 408 c.p.p., comma 2, pur avendone fatta formale richiesta in calce alla sporta denuncia.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento.

4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.

Ed invero l’omissione dell’avviso ex art. 408 c.p.p., comma 2, dovuto ex lege ove il denunciante ne abbia fatta richiesta, induce pacifica conseguenza di nullità del successivo decreto di archiviazione, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che qui va richiamata e ribadita: su ciò cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 1929 in data 22.12.2009, Rv. 246040, p.o. in proc. Arcini e altri.

E poichè nella presente vicenda risulta per tabulas (v. in atti) che il denunciante D.B., nel suo atto di denuncia in data 25.08.2007, ebbe a fare formale richiesta dell’informativa di cui all’art. 408 c.p.p., comma 2, che però non gli venne fatta, l’impugnato decreto di archiviazione deve essere, in concreta applicazione dell’anzidetto principio, annullato senza rinvio. Gli atti devono essere restituiti al P.M. procedente per quanto di conseguente competenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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