Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-03-2011, n. 193 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nsiderato in diritto quanto segue.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 1536/08, il T.A.R. Palermo dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal sig. Gi.Di.Lo., ritenendo che il provvedimento di revoca di assegnazione di alloggio popolare di ERP, via (…), sia stato impugnato oltre i termini di decadenza, tenuto conto della data di notifica del medesimo.

L’interessato impugnava la sentenza innanzi a questo Consiglio, spiegando che il ritardo nell’impugnativa del provvedimento era dipeso da un erroneo comportamento dell’addetto alla notifica che, non essendogli imputabile, farebbe cadere la validità della statuizione di "inammissibilità" sancita dal Giudice di primo grado.

Nel merito, l’appellante sosteneva di non aver mai abbandonato l’alloggio popolare in discussione e giustificava le assenze col suo stato di "single", in seguito alla separazione dal coniuge.

Conclusivamente, chiedeva di accogliere l’appello, annullando la sentenza impugnata.

Con decisione n. 239/2010 di questo C.G.A., l’appello è stato respinto per infondatezza nel merito.

Con il ricorso di cui in epigrafe, il sig. Di.Lo. ha dedotto che le argomentazioni poste a base della decisione suddetta, concernenti l’effettiva residenza dello stesso, siano state l’effetto di una falsa percezione della realtà processuale da parte del Giudice.

Dall’attenta lettura della convenzione stipulata dal Di.Lo. con le Poste Italiane si evincerebbe come l’indirizzo dello stesso, ivi indicato, si riferisca al domicilio della sua sede lavorativa (officina artigiana), diverso da quello dell’abitazione di via Spoto.

Conclusivamente, ha chiesto di preliminarmente sospendere l’esecuzione della decisione impugnata, indi, previa revoca della stessa, accogliere il gravame originario.

Il Comune di Palermo, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 469/2010 di questo C.G.A., è stata respinta l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile poiché il Collegio che ha emesso la decisione n. 239/2010, di cui oggi si chiede la revocazione, si è già pronunciato, nel merito, sulla questione nuovamente dedotta in questa sede.

Invero, detta decisione è stata emessa non soltanto con riferimento all’indirizzo, diverso da quello di via Spoto, che l’odierno ricorrente ha indicato quale suo recapito nella Convenzione sopra richiamata, ma anche valutando l’esito dei sopralluoghi all’uopo eseguiti dai verificatori del Comune nonché le risultanze della scheda anagrafica.

Infatti, dalla predetta decisione si evince che:

"Le argomentazioni addotte dal ricorrente per giustificare le ripetute assenze in occasione dei controlli espletati dal Comune, non solo non appaiono supportate da sufficiente ragionevolezza, ma sono implicitamente smentite dalla Convenzione stipulata dal medesimo con Poste Italiane S.p.A. per la manutenzione e la riparazione delle cassette di sicurezza.

In tale Convenzione, infatti, è indicato un indirizzo diverso da quello di via Spoto; il ché sembra confermare implicitamente l’attendibilità dei dati forniti dai verificatori del Comune e quelli della scheda anagrafica."

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, perché inammissibile.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla si dispone per le spese di giudizio non essendosi costituita parte intimata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 23 settembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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