Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-02-2011) 09-03-2011, n. 9656 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.M.E. ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza emessa a suo carico dalla 5^ Sezione della Corte di Cassazione in data 11 ottobre 2007.

In effetti la M. unitamente ad altre persone era stata condannata dal Tribunale di Palermo, decisione confermata dalla Corte di Appello della stessa Città in data 22 marzo 2006.

Secondo l’istanza di correzione avverso tale sentenza la M., contrariamente ai coimputati, non propose alcun ricorso.

Quindi, ha sostenuto l’istante, per mero errore materiale il nome della M. venne inserito nella intestazione della sentenza della Corte di Cassazione insieme a quelli che erano stati suoi coimputati e che avevano ritenuto di proporre ricorso avverso la decisione della Corte di Appello.

Nella parte motiva la M. era stata, anche qui per mero errore materiale, indicata tra le ricorrenti.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

In conseguenza di tale condanna la M. riceveva una cartella di pagamento.

L’errore, sempre secondo la M., presumibilmente era dovuto al fatto che erano state individuate come ricorrenti tutte le persone che erano state condannate dalla Corte di Appello, mentre, invece, tutti i condannati avevano proposto ricorso ad eccezione della M..

Senonchè il presupposto sul quale poggia l’istanza di correzione risulta errato.

Dagli atti inviati su richiesta a questa Corte dagli uffici giudiziari palermitani, ove il fascicolo originale si trova per la esecuzione, risulta infatti che la M. propose ritualmente ricorso depositato il 5 luglio 2006 avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 931 del 22 marzo 2006, ricorso deciso con la sentenza della Corte di Cassazione n. 732 del 2008 in data 11 ottobre 2007.

Il ricorso in discussione risulta firmato personalmente dalla M.M., che venne regolarmente identificata tramite carta di identità rilasciata dal comune di Palermo, e consta di trenta quattro pagine e tre motivi di impugnazione.

Del tutto corretta appare, pertanto, la sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato, tra gli altri, inammissibile anche il ricorso della M., con al conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

In conclusione, non essendovi alcun errore materiale da correggere, si deve dichiarare non luogo a provvedere in ordine alla istanza della M..
P.Q.M.

La Corte dichiara non luogo a provvedere in ordine alla istanza di correzione di errore materiale di M.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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