Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2011) 09-03-2011, n. 9463 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, con sentenza del 25 maggio 2009, condannava D.T., imputato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con la recidiva specifica infraquinquennale, alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 18333 di multa, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato. Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa dell’imputato.

La Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 15 febbraio 2010,in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa la recidiva, riduceva la pena ad anni quattro di reclusione ed Euro sedicimila di multa; confermava nel resto la sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza D.T. personalmente proponeva ricorso in Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione

E stata ritualmente acquisita al processo la dichiarazione di rinunzia dell’imputato al ricorso proposto.

La rinunzia risulta ritualmente presentata ex art. 589 cod. proc. pen., comma 3.

Pertanto, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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