Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-03-2011, n. 191 Carriera, inquadramento e promozioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con delibera del consiglio di amministrazione n. 81/1988, l’Ente per lo Sviluppo Agricolo in Sicilia (E.S.A.) disponeva la ristrutturazione della carriera direttiva del proprio personale, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Organico, che richiamava, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i dipendenti civili dello Stato; lo stesso organo dava poi attuazione ai criteri ivi stabiliti con la successiva delibera n. 305/1988, dove veniva previsto l’inquadramento nella nuova qualifica di dirigente superiore, anche in soprannumero, dei dipendenti che a quella data rivestivano la qualifica di Ispettore Generale.

Quest’ultimo deliberato veniva approvato dall’Assessore regionale per l’Agricoltura e le Foreste con decreto n. 521/1991, a condizione che le nomine venissero fatte nei limiti dei posti disponibili in organico.

L’Ente si adeguava alle disposizioni dell’organo di controllo e, pertanto, emanava nuovi criteri con la delibera n. 1082/1992, alla quale veniva data specifica attuazione con la delibera n. 1649/1992, che disponeva l’inquadramento di 53 ispettori generali nella qualifica di dirigente superiore.

In relazione a questa vicenda, l’odierno ricorrente proponeva 3 ricorsi al T.A.R. Palermo, contestando, con il primo, l’omessa risposta sulle istanze dallo stesso prodotte per ottenere la rettifica del punteggio che gli era stato attribuito nella graduatoria degli ispettori generali; con il secondo, le delibere n. 81 e n. 305 del 1988, nella parte in cui eludevano l’inquadramento retroattivo, nonché il citato decreto n. 521/91 e gli atti conseguenti; con il terzo, infine, le delibere di adeguamento all’atto di controllo, tra cui le citate delibere n. 1082/1992 e n. 1649/1992.

Con sentenza n. 738/98, il T.A.R. adito, riuniti i ricorsi, dichiarava inammissibile il primo e respingeva gli altri due.

Avverso tale decisione il dott. Fe. proponeva appello per chiedere l’accoglimento di tutte le pretese avanzate col ricorso di primo grado.

L’E.S.A. e l’Assessorato regionale all’Agricoltura e Foreste, parimenti intimato in quella sede, si costituivano in giudizio e chiedevano, conclusivamente, il rigetto dell’appello.

Con la decisione in epigrafe indicata, questo C.G.A. confermava i capi della sentenza impugnata relativi al primo ed al secondo ricorso sopra richiamati.

Sugli altri atti, alcuni sempre impugnati col secondo ricorso (decreto n. 521/1991 sopra richiamato), e conseguenti delibere dell’Ente emanate per adeguare le nomine ai criteri indicati dall’Autorità di controllo, altri col terzo (delibere n. 1082/1992 e n. 1649/1992), si statuiva che la sentenza impugnata non aveva tenuto in conto il D.P.R.S. n. 385/1995, pronunciato su conforme parere di questo Consiglio (Sezioni Riunite, n. 423/95) con il quale, avendo accolto un analogo ricorso straordinario, aveva annullato i medesimi atti.

Conclusivamente, il Collegio, osservando che il riordino delle carriere comportasse la necessità di rivedere le posizioni dei dirigenti e l’operazione dovesse essere compiuta ora per allora, disponeva che l’Ente:

– "dovrà comunque attenersi ai principi sull’impiego pubblico, laddove questi abbiano natura imperativa ed applicabile in generale ai diversi comparti dell’amministrazione";

– "dovrà essere in specie rispettato il principio sulla eccezionalità degli inquadramenti in soprannumero; le scelte fatte oltre un decennio fa devono essere oggi rivisitate, al fine di contemperare le pretese dei dipendenti a criteri di proporzione, economia e ragionevolezza, i quali escludono la possibilità di creare un numero di dipendenti, per ciascun livello, eccedente la necessità della struttura, quali risultano formalizzate nella pianta organica".

Il Collegio, con la decisione n. 404/01, respingeva l’appello e, tuttavia, disponeva che: "Sulla base di tali ben noti principi, l’E.S.A. resta obbligata a valutare la posizione del ricorrente; le conseguenti determinazioni comporteranno, tra l’altro, la quantificazione della indennità di anzianità, liquidata con le delibere impugnate col secondo ricorso, e che restano anch’esse superate dalla decisione".

Con il ricorso in epigrafe, il predetto dott. Fe., rappresentando il mancato soddisfacimento degli obblighi nascenti dal suddetto giudicato, nonostante gli atti di diffida del 4 ottobre 2001, del 16 settembre 2004 e del 7 dicembre 2004 e nonostante l’Ente, con nota prot. n. 2026/121 del 12.2.2002, avesse comunicato l’intenzione di voler provvedere a quanto richiesto mediante l’adozione di appropriato atto deliberativo, ha chiesto a questo C.G.A. di voler accogliere la domanda di esecuzione del giudicato di cui in epigrafe e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione resistente, provvedere alla nomina di un Commissario ad acta.

Ritenendo fondati i motivi esposti dal ricorrente con il ricorso in epigrafe ed attesa la persistente inerzia dell’Ente intimato, nonostante l’esito della decisione n. 404/01 di questo C.G.A., passata in giudicato, il Collegio accoglie il predetto ricorso e dichiara l’obbligo dell’Ente di Sviluppo Agricolo in Sicilia di dare esecuzione alla decisione n. 404/01 C.G.A. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inerzia, dispone, fin d’ora, la nomina di un Commissario ad acta, nella persona dell’Assessore delle risorse agricole ed alimentari della Regione Siciliana, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio, determinate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), sono poste a carico dell’Ente intimato.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Ente intimato di dare integrale esecuzione alla decisione n. 404/01 di questo C.G.A. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Nomina, fin d’ora, in caso di ulteriore inerzia, per lo svolgimento degli incombenti di cui in motivazione, un Commissario ad acta nella persona dell’Assessore delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana, o funzionario dal medesimo delegato, con l’ulteriore incarico di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Le spese del giudizio, determinate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), sono poste a carico dell’Ente intimato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 22 settembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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