Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2011, n. 10338 Improcedibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza n. 1067, emessa il 22 settembre 2006, il Tribunale di Roma ha dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348 cod. proc. civ., comma 2, l’appello proposto dal Condominio di (OMISSIS), avverso la sentenza del Giudice di pace, nella controversia avente ad oggetto l’opposizione proposta dal Condominio contro l’avviso di liquidazione del canone c.o.s.a.p., emesso dal Comune di Roma.

Il Condominio propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il Comune di Roma con controricorso.
Motivi della decisione

1.- L’appello è stato dichiarato improcedibile a causa della mancata comparizione delle parti alla prima udienza, fissata per il 17 marzo 2006, nonchè alla successiva udienza del 22 settembre 2006, a cui la prima è stata rinviata ai sensi dell’art. 181 c.p.c..

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 168 bis cod. proc. civ., sul rilievo che la sua mancata comparizione alla prima udienza di trattazione (17 marzo 2006) è da ritenere giustificata dal fatto che non gli è stata data alcuna comunicazione dalla Cancelleria della data in cui era stata fissata la prima udienza, come sarebbe stato doveroso, trattandosi di udienza alla quale il Giudice aveva differito la trattazione, rispetto alla data fissata nell’atto di citazione.

La successiva udienza del 22 settembre 2006 – di cui gli è stata data regolare notizia mediante avviso del rinvio da parte della Cancelleria – sarebbe dunque da ritenere l’unica ritualmente svoltasi ed, in quanto tale, non avrebbe autorizzato l’applicazione dell’art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la mancata comparizione delle parti a due udienze successive.

3.- Il motivo non è fondato.

Le censure del ricorrente si fondano sul presupposto (non esplicitato) che la prima udienza fissata nell’atto di citazione sia stata dal Giudice designato rinviata a data diversa da quella immediatamente successiva in base al suo ruolo, mediante apposito decreto ai sensi dell’art. 168 bis cod. proc. civ., comma 5.

In tal caso la Cancelleria è tenuta a dare comunicazione alle parti del rinvio; mentre, quando si tratta di rinvio d’ufficio, disposto ai sensi dell’art. 168 bis cod. proc. civ., comma 4, la legge non impone di dare alcun avviso, trattandosi del rinvio alla prima udienza immediatamente successiva a quella fissata nell’atto di citazione, la cui data è agevolmente conoscibile dalle parti, tramite il calendario delle udienze pubbliche di ogni magistrato, che è atto ufficiale, di cui le parti possono prendere visione.

Il ricorrente non ha fornito alcuna prova in primo luogo del fatto che, nel caso in esame, la prima udienza sia stata rinviata, rispetto a quella fissata nell’atto di citazione; in secondo luogo del fatto che sia stata rinviata ai sensi dell’art. 168 bis, comma 5.

Le censure attinenti al mancato avviso sono quindi ininfluenti.

4.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 163 e 164 cod. proc. civ., per il fatto che egli, avendo rilevato la nullità del primo atto di citazione per il mancato rispetto del termine di comparizione, ha notificato alla controparte altro atto di citazione, fissando come data di prima comparizione proprio l’udienza del 22.9.2006, alla quale la causa era stata la prima volta rinviata.

Essendo il primo atto di citazione nullo, l’udienza del 22.9.2.006 sarebbe da considerare come la prima udienza, in relazione al secondo atto di citazione, che era l’unico valido; pertanto la mancata comparizione delle parti non poteva giustificare la pronuncia di estinzione del processo.

4.1.- Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6, poichè il ricorrente non ha specificato nel ricorso di avere prodotto in questo giudizio l’atto di citazione, nè ha indicato come e dove esso sia reperibile fra gli atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dalla citata norma, con riguardo ai documenti su cui il ricorso si fonda (cfr. fra le tante, Cass. civ. 14 aprile 2003 n. 5886; Cass. civ. Sez. 3^, 18 marzo 2005 n. 5974; Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).

5.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *