Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2011, n. 10337 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 646/2006, notificata il 15 settembre 2006, la Corte di appello di Brescia – confermando la sentenza di primo grado – ha respinto la domanda proposta da S.E. contro A. G., diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita di un magazzino in (OMISSIS).

Il S. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimato con controricorso, proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi ( art. 335 cod. proc. civ.).

2.- La Corte di appello ha ricostruito il rapporto fra le parti nel senso che il contratto 16.2.1993, di cui il S. ha chiesto l’esecuzione in forma specifica, non era un contratto preliminare ma un patto di opzione, mediante il quale l’ A. si era impegnato a vendere al S. l’immobile, restando quest’ultimo libero di accettare o meno l’offerta fino al 31.7.1993.

Ha ritenuto la Corte che il S. abbia tempestivamente manifestato la sua volontà di accettare, mediante la notificazione in data 27.5.1993 dell’atto di citazione per l’esecuzione in forma specifica dell’accordo; ma che, a termini di contratto, il S. avrebbe anche dovuto pagare un acconto di L. 50 milioni entro la medesima data del 31.7.1993, ed a tanto non ha adempiuto.

Ha perciò respinto la domanda del S..

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2932, comma 2, ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sul rilievo che alla data della notificazione dell’atto di citazione – considerata come atto conclusivo del contratto di compravendita l’obbligo di pagare l’acconto di L. 50 milioni non era ancora scaduto, e pertanto egli non era inadempiente, avendo formalmente manifestato nell’atto di citazione medesimo la sua disponibilità ad adempiere a tutti gli obblighi a suo carico.

Con il secondo motivo denuncia ancora violazione dell’art. 2932 cod. civ., comma 2 e art. 1460 cod. civ., nonchè vizi di motivazione, sul rilievo che il mancato pagamento dell’acconto – quand’anche lo si volesse considerare come inadempimento – era giustificato dal principio per cui inadimplenti non est adimplendum, poichè il venditore si era reso in precedenza inadempiente, dichiarando di voler recedere dall’opzione, salvo che ne venissero modificate le condizioni in senso a lui più favorevole.

3.- I due motivi – che possono essere congiuntamente esaminati – sono inammissibili sotto più profili.

3.1.- In primo luogo perchè non autosufficienti, in quanto non richiamano in alcun modo il contenuto della scrittura privata su cui entrambi si fondano (cfr. fra le tante, Cass. civ. 14 aprile 2003 n. 5886; Cass. civ. Sez. 3, 18 marzo 2005 n. 5974).

Neppure specificano se tale scrittura sia stata prodotta in giudizio e come sia reperibile fra gli atti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 6.

In particolar modo le censure di cui al primo motivo – che attengono alle modalità convenute per il pagamento – non contengono alcun riferimento al testo della scrittura, ai termini ivi convenuti per gli adempimenti delle parti, nè alle ragioni per cui essa sarebbe stata erroneamente interpretata ed applicata dalla Corte di appello.

Il motivo risulta quindi anche inammissibilmente generico.

3.2.- Il secondo motivo – che richiama la corrispondenza intercorsa fra le parti, al fine di dimostrare l’inadempimento dell’ A. – non specifica se detta corrispondenza sia stata prodotta e come sia reperibile fra gli atti di causa, incorrendo ancora nell’inammissibilità di cui all’art. 366 cod. proc. civ., n. 6. 4.- Il ricorso non può che essere rigettato.

5.- Il ricorso incidentale, proposto in via condizionata all’accoglimento del principale, risulta assorbito.

6.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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