Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2011) 09-03-2011, n. 9461 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP del Tribunale di Napoli applicava la misura della custodia in carcere nei confronti di G.S. per violazione della legge sugli stupefacenti in relazione alla partecipazione ad una attività di preparazione di migliaia di dosi di stupefacente per la successiva immissione sul mercato, per come ammesso dalla stessa indagata.

Successivamente il GIP concedeva alla G. gli arresti domiciliari; avverso detta statuizione interponeva appello il P.M. ed il Tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento del proposto gravame, disponeva il ripristino per la G. della misura della custodia in carcere, sospendendo l’esecuzione del provvedimento in attesa della sua definitività, e dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi: a) le esigenze cautelari apparivano sussistenti nel massimo grado, posto che alla G. era stata addebitata la partecipazione alla preparazione di migliaia di dosi di stupefacente disomogeneo da immettere sul mercato, nonchè la specifica condotta del trasporto per la, consegna a terzi di una parte dello stupefacente caduto in sequestro in occasione dell’operazione di P.G. che aveva portato all’arresto anche della G.; b) proprio la confessa dedizione lavorativa all’illecita attività, eletta a sistema di sostentamento del proprio nucleo familiare, induceva a ritenere ineludibile il presidio carcerario, anche perchè il luogo scelto per la detenzione domiciliare non risultava cosi lontano e distante dai contesti di svolgimento in Casoria dell’attività illecita; c) le dedotte condizioni di complessità della gestione familiare, per le necessità del figlio minore affetto da ritardo nell’apprendimento, apparivano di ostacolo all’applicazione della misura di massima afflittività.

Ricorre per Cassazione la G. deducendo vizio motivazionale in ordine al diniego di applicazione di una misura meno afflittiva, ribadendo sostanzialmente, le argomentazioni già sottoposte al vaglio del Tribunale per contrastare l’appello che il P.M. aveva presentato contro la concessione all’indagata degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia in carcere.

Il ricorso deve essere rigettato per l’infondatezza delle dedotte doglianze che, peraltro, concernono sostanzialmente apprezzamenti di merito.

Giova sottolineare che anche nel procedimento incidentale "de libertate", una volta accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito alla Corte di Cassazione prendere in considerazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, la diversa valutazione delle risultanze probatorie prospettata dal ricorrente, essendo rilevabili, in sede di giudizio di legittimità, esclusivamente quei vizi argomentativi che siano tali da incidere sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale, svolto nel provvedimento, e non sul contenuto della decisione (in tal senso, tra le tante, Sez. 1, N. 6383/98, RV. 209787, e Sez. 1, N. 1083/98, RV. 210019).

Tanto premesso, rileva il Collegio che nel caso di specie il Tribunale del riesame, come sopra ricordato, ha specificamente indicato le ragioni per le quali ha considerato che l’unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari fosse quella della custodia in carcere. Nè rileva che da parte del Tribunale non vi sia stata un’esplicita valutazione circa la prognosi di un’eventuale applicazione della sospensione condizionale della pena nel caso di condanna (questione peraltro non prospettata con il ricorso), posto che – a prescindere dall’entità della pena edittale prevista per il reato contestato all’indagata – un’ipotesi di applicabilità del detto beneficio sarebbe risultata assolutamente incompatibile proprio con la ritenuta gravita dei fatti per cui è stata disposta la misura cautelare (cfr., al riguardo, "ex plurimis", Sez. 2, n. 38615 del 24/09/2008 Cc. – dep. 13/10/2008 – Rv. 241465; conforme, Sez. 1, n. 2955 del 20/05/1998 Cc. – dep. 16/09/1998 – Rv. 211417).

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Della presente decisione deve essere data comunicazione al Tribunale Distrettuale del riesame di Napoli, perchè provveda a quanto stabilito nell’art. 92 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ex art. 92 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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