Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-03-2011, n. 189 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso n. 105/2000 proposto innanzi al T.A.R. Palermo, il sig. St.Em., dipendente del Comune di Gela con la qualifica di Capo Sezione di ruolo, 8° qualifica funzionale, esponeva che:

– a seguito di trasferimento del Capo Ripartizione Annona, era stato incaricato della direzione della Ripartizione Annona e Polizia Urbana, in sostituzione del predetto Dirigente, con apposito ordine di servizio n. 116/A del 12/5/1988; incarico, peraltro, già di fatto svolto dallo stesso fin dal 14/11/1987.

Tali mansioni sarebbero state espletate continuativamente dal ricorrente nel corso degli anni, come da attestazioni rilasciate dall’Amministrazione comunale e da ordine di servizio n. 247 del 27/11/1995 emesso dal Sindaco pro tempore;

– a seguito della modifica di ampliamento della pianta organica della Polizia Municipale ed Annona, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 480 del 14/12/1990, la Giunta Municipale di Gela, con deliberazione n. 1495 del 20 settembre 1991, aveva preso atto della nuova pianta organica della citata Ripartizione e, contestualmente, della necessità di provvedere alla copertura dei posti mediante procedura concorsuale;

– con determinazione n. 23 del 17/8/1995, il Sindaco pro tempore aveva affidato al ricorrente l’incarico di Capo Ripartizione "Annona e Commercio", 1° Dirigenziale, per un periodo di tre mesi, con contestuale attribuzione del relativo trattamento economico aggiuntivo, impegnando la relativa spesa sui pertinenti capitoli di bilancio; di tale provvedimento l’organo esecutivo dell’Ente aveva preso atto con deliberazione di G.M. n. 940 del 29/8/1995;

– con note del 7/8/1991, 19/4/1994 e 16/1/1996, il ricorrente aveva chiesto all’Amministrazione comunale intimata la corresponsione del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori di fatto esercitate; il Comune di Gela, con nota prot. n. 8355 del 25/1/1996, aveva riscontrato l’ultima istanza negativamente, attesa la mancanza di norme a supporto della richiesta economica.

In punto di diritto, il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 36 della Costituzione, 2126 cod. civ. e 57 del D.Lgs. n. 29/1993, chiedeva la condanna del Comune di Gela alla corresponsione della somma complessiva quantificata con apposita consulenza tecnica, versata in atti.

Si costituiva in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune intimato che, contestando le addotte censure ex adverso proposte, chiedeva la reiezione del ricorso.

Con successivo ricorso, il sig. St., che con il precedente gravame aveva chiesto il riconoscimento del trattamento economico per le mansioni superiori svolte fino al 31/12/1995, ribadendo le medesime censure di cui al ricorso introduttivo, esponeva che, con istanza del 20 ottobre 1999, aveva chiesto, con esito negativo, all’Amministrazione comunale intimata le differenze retributive, al medesimo titolo, per il residuo periodo 1 gennaio – 31 dicembre 1996, data in cui aveva lasciato di fatto l’ufficio in questione.

Si costituiva il Comune per resistere al nuovo ricorso, chiedendone la reiezione.

Con sentenza n. 509/09, il T.A.R. adito, dopo aver riunito i due ricorsi, li respingeva entrambi ritenendo che, alla fattispecie in esame, non sono applicabili le norme invocate dal ricorrente.

Con l’appello in epigrafe, il ricorrente deducendo l’erroneità della sentenza impugnata, ne ha chiesto l’annullamento deducendo che le mansioni superiori rilevano, sotto il profilo economico, in quanto svolte sulla base di atti esistenti, ancorché nulli.

Il Comune di Gela, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

La pretesa del ricorrente si appalesa infondata e, pertanto, va respinta.

La controversia è limitata alle pretese retributive, non avendo l’originario ricorrente proposto domanda di inquadramento nel livello superiore.

Esclusa l’applicabilità alla controversia in argomento degli artt. 36 della Costituzione e 2126 cod. civ. per i condivisibili motivi esposti dal Giudice di prime cure nella sentenza impugnata, appare necessaria la verifica della fondamentale condizione sulla sussistenza del diritto vantato dall’odierno appellante, con riferimento alle norme vigenti nel periodo che va dal 14 novembre 1987 (data dell’ordine di servizio n. 116/A del 12/5/1988, a firma del Sindaco del Comune di Gela, di conferimento delle mansioni superiori) al 31 dicembre 1996, data in cui il suddetto ricorrente ha lasciato l’ufficio.

Si premette che il problema delle mansioni superiori deve essere risolto sulla base dei principi generali vigenti in materia di pubblico impiego, ove, a differenza dal lavoro privato, l’indisponibilità degli interessi pubblici coinvolti e la necessità di selezionare il personale sulla base di criteri concorsuali sussistono sia nel momento genetico che nel successivo sviluppo del rapporto. Ciò rende irrilevanti, sia ai fini giuridici che economici, le mansioni superiori prestate dai pubblici dipendenti, salvo i casi in cui una norma di legge intenda derogare a tale principio, e nei soli limiti da essa sanciti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14/5/93, n. 536; C.G.A. 20/12/96, n. 452; 6/3/98, n. 131 e 8/7/98, n. 432).

Orbene, il periodo di interesse della presente controversia è coperto interamente dalla vigenza dell’art. 72, IV comma, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268, in vigore dall’8 dicembre 1987, che ha disciplinato, per la prima volta, la retribuibilità delle mansioni superiori nell’ambito del pubblico impiego negli enti locali.

Detto art. 72 D.P.R. n. 268/1987 (nel testo introdotto dall’art. 39 del D.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, e poi confermato, per il successivo accordo di comparto, dall’art. 50 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333) stabilisce che la rilevanza economica dello svolgimento di mansioni superiori presuppone, tra l’altro, ai fini che qui interessano:

– l’avvio delle procedure per la copertura del posto;

– il conferimento delle funzioni superiori con provvedimento formale e per un periodo di tempo limitato (da tre mesi ad un anno).

In mancanza di uno di tali presupposti, lo svolgimento delle mansioni superiori non dà diritto ad un migliore trattamento economico (cfr. C.G.A. 13 ottobre 1998, n. 604).

Lo stesso art. 57 del D.Lgs. n. 29/93 – che tuttavia non ha mai trovato concreta applicazione, sia per la mancata emanazione dei prescritti provvedimenti di ridefinizione delle piante organiche e sia perché la sua efficacia è stata continuamente differita nel tempo fino alla sua definitiva abrogazione avvenuta con l’art. 43 del D.Lgs. n. 80/1998 – nel disciplinare l’attribuzione temporanea di mansioni superiori, non ha modificato questa impostazione generale.

Infatti, nonostante il complessivo richiamo dell’art. 55 alla normativa di natura privatistica (vedi legge 20 maggio 1970, n. 300), il citato art. 57 ha ribadito, per lo svolgimento di mansioni superiori, tutte quelle condizioni e limiti che attribuiscono a tale istituto natura del tutto eccezionale.

La materia è stata, infine, interamente disciplinata dall’art. 25 del D.Lgs. n. 80/1998 (introdotto in sostituzione del testo di cui all’art. 56 del suddetto D.Lgs. n. 29/93) il quale, essendo entrato in vigore il 23 aprile 1998, esula dal periodo di interesse della controversia in argomento.

Invero, l’appellante ha effettivamente svolto le mansioni della qualifica superiore, ma ciò è avvenuto in virtù di semplici ordini di servizio emanati per attribuire temporaneamente allo stesso tali mansioni, sebbene egli fosse in possesso della qualifica inferiore; provvedimenti che, per costante orientamento della giurisprudenza, sono irrilevanti ai fini del riconoscimento delle relative pretese retributive (cfr. ex multis Cons. di Stato, sez. V, 22 ottobre 2007, n. 16245).

Giammai il ricorrente è stato nominato capo Ripartizione Annona e Polizia Municipale con provvedimento formale, emanato dalla Autorità competente, in forza di una disposizione di legge ovvero a seguito di un accordo stipulato nell’ambito di un contratto collettivo.

Infatti, allorché il ricorrente è stato destinatario di un formale provvedimento di incarico delle mansioni superiori, emesso con deliberazione della competente Giunta Municipale n. 940 del 29 agosto 1995, per un periodo di tempo limitato a tre mesi, allo stesso sono state puntualmente corrisposte le differenze retributive dovute.

Orbene, nel caso che ci occupa, certamente non sussistono i presupposti prescritti dalla legge, sopra richiamati, perché al sig. St.Em. si possa riconoscere il diritto al richiesto trattamento retributivo per le mansioni superiori svolte.

Conclusivamente, si rigetta l’appello perché infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 22 settembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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