Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2011) 09-03-2011, n. 9460

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 20 agosto 2010, dichiarava inammissibile la richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di N.M., condannato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale. Avverso tale ordinanza N.M., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso in Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione

La difesa del ricorrente ha sostenuto che la richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di N.M. doveva essere considerata tempestiva ed ammissibile, in quanto essa fu inoltrata a mezzo di lettera raccomandata in data 15.07.2010, dovendo essere inteso quale dies a quo per il computo del termine di decadenza (pari a trenta giorni) il 19.06.2010 (quando fu notificato ed eseguito l’ordine di carcerazione conseguente alla condanna inflitta dal Tribunale di Milano in data 10.04.2008).

Ad avviso del ricorrente pertanto sussistevano i presupposti ex art. 175 c.p.p., comma 2, per la restituzione nel termine a proporre impugnazione, non essendo condivisibile l’interpretazione della norma sopra indicata effettuata dalla Corte di appello di Milano, dal momento che l’effettiva conoscenza di un procedimento a carico non poteva essere equiparata alla mera consapevolezza della eventuale iscrizione di una notizia di reato.

Il ricorso è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, (cfr, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sent. n. 13215 dell’1.02.2006, Rv.

233640) ai fini della decisione sull’istanza di restituzione nei termini per l’impugnazione, avanzata ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 60 del 2005, il giudice ha l’obbligo di compiere ogni necessaria verifica in relazione all’effettiva conoscenza del provvedimento.

Nella fattispecie che ci occupa risulta accertato dalla documentazione in atti, ampiamente citata ed utilizzata dalla Corte di appello nell’ordinanza di rigetto, che il N. aveva avuto contezza del procedimento in corso.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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