Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2011, n. 10335 Collegi e ordini professionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I notai P.A. e G.S., nel convenire in giudizio dinanzi alla corte di appello di Lecce il locale Consiglio notarile, impugnarono la delibera dell’assemblea dei notai di quel distretto deducendo che, in occasione delle votazioni tenutesi nel febbraio del 2008 per il rinnovo della terza parte del consiglio notarile, era stato eletto, tra gli altri, il notaio Po., mentre il P. era risultato il primo dei non eletti: cessato dalle funzioni per raggiunti limiti di età, quest’ultimo era conseguentemente decaduto, ipso facto, dalla carica di consigliere, ma il consiglio notarile, anzichè far subentrare in surroga il P., aveva illegittimamente proceduto a nuova votazione, all’esito della quale era risultato eletto il notaio V.R..

Il consiglio notarile, nel costituirsi, osservò come, all’esito di un quesito formulato dal suo Presidente all’ufficio studi del consiglio nazionale del notariato, aveva opinato che la sostituzione del consigliere mancante non potesse avvenire attingendo ai risultati elettorali di coloro che, pur essendo risultati destinatari di alcune preferenza in quella tornata elettorale, non avessero peraltro ottenuto sufficienti voti per essere eletti per non aver raggiunto (come nel caso del P., che aveva ottenuto soltanto 9 voti) il quorum minimo previsto per l’elezione (nella specie, di 16 voti).

L’adita corte di appello ha rigettato il ricorso.

P.A. e G.S. impugnano la sentenza con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo di diritto, corredato ex lego da quesito di diritto.

Resistono con controricorso il notaio V.R. e il Collegio notarile del distretto di Lecce.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e dell’art. 111 Cost., comma 7, in relazione alla L. n. 89 del 1913, art. 88.

Il motivo – al di là dei suoi non trascurabili profili di inammissibilità, essendo stata censurata la pronuncia del giudice territoriale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, pur lamentandosi, nella stessa intestazione del motivo di ricorso, il diverso vizio di nullità della sentenza, afferente alla fattispecie disciplinata dal successivo n. 4, come di recente questa corte di legittimità ha avuto modo di rilevare – è, nel merito, privo di pregio giuridico.

Esso, nel lamentare, con dovizia di argomentazioni, la pretesa illegittimità dell’applicazione dell’istituto della surroga da parte del consiglio notarile, si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il P., non avendo riportato, nella votazione in cui fu eletto il notaio Po., il prescritto quorum di voti (e cioè quello rappresentato dalla maggioranza assoluta dei votanti), non potesse vantare il diritto di subentrare per surroga al notaio uscente in qualità di primo dei non eletti, presupponendo la rappresentanza consiliare, ai sensi dell’art. 89 della legge notarile, un’investitura a maggioranza del ristretto corpo elettorale, onde, in mancanza di liste elettorali, unico elemento giuridicamente rilevante ai fini della votazione non poteva che ritenersi l’intuitus personae, profilo certamente essenziale ai fini dell’elezione, ma destinato ad essere del tutto pretermesso se l’istituto della surroga avesse potuto e dovuto operare (giusta l’interpretazione auspicata dai ricorrenti) in ogni caso in favore del primo dei non eletti, del tutto a prescindere dal raggiungimento del quorum (in ipotesi, quia absurdum, anche in favore di chi avesse riportato un sol voto di preferenza).

La motivazione, scevra da errori logico-giuridici e esaustivamente articolata, deve pertanto essere confermata, attesane la conformità con quanto, tra l’altro, ritenuto dallo stesso ufficio studi del consiglio nazionale del notariato.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue come da dispositivo, giusta il principio della soccombenza.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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