Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2011) 09-03-2011, n. 9459 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Tolmezzo applicava a R.A. – ai sensi dell’art. 444 c.p.p. – la pena concordata tra le parti, e ritenuta di giustizia, per il reato di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b); il giudicante disponeva altresì la sospensione della patente di guida nei confronti dell’imputato per la durata di mesi sei, così determinata previa riduzione di un terzo, sulla durata di mesi nove, ex art. 222 C.d.S., comma 2 bis.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste il quale ha dedotto violazione di legge in ordine alla riduzione di un terzo per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida, muovendo dal rilievo che, in caso di patteggiamento, il beneficio della diminuzione di un terzo anche per la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sarebbe riferibile esclusivamente al reato di omicidio colposo (commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale). Il ricorso è fondato. Ed invero, come si rileva dalla formulazione letterale dell’intero art. 222 C.d.S., nonchè del comma 2 bis, la riduzione premiale di un terzo, anche per la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, oltre che per la pena, in caso di definizione del procedimento con il rito del patteggiamento, è limitato alla sola ipotesi di omicidio colposo (commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale), posto che il beneficio in argomento è testualmente riferito alla sospensione della patente di guida per quattro anni, durata stabilita, appunto, esclusivamente per il reato di omicidio colposo.

L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, sul punto, al Tribunale di Tolmezzo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Tolmezzo, altro magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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