Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-03-2011, n. 187 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’ing. Al.Vi. – ritenendo che l’I.A.C.P. di Catania (ove prestava servizio) avesse calcolato erroneamente l’indennità di fine rapporto – chiedeva il rilascio di copia dei fogli paga dell’anno 1982, relativi ai mesi maggio-dicembre.

Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la sua richiesta, lo stesso presentava ricorso al T.A.R., ai sensi dell’art. 25 L. n. 241/1990.

Il T.A.R., con la sentenza n. 465/2006, dichiarava inammissibile il ricorso, così motivando: "a parte la genericità della richiesta, si osserva che il ricorrente non può non essere in possesso degli elementi necessari per effettuare un tale controllo: buste paga, modd. 101, etc.".

L’interessato impugnava detta sentenza innanzi a questo Consiglio, contestando la legittimità delle predette affermazioni.

Questo Collegio, accogliendo l’appello con decisione n. 349/07, affermava che:

– l’interessato non aveva chiesto il rilascio dell’intera documentazione, bensì copia dei fogli paga dei mesi maggio-dicembre 1982;

– l’altra affermazione, secondo cui l’Amministrazione non sarebbe tenuta al rilascio dei documenti in quanto già in possesso dell’interessato, non sembra conciliarsi con gli indirizzi giurisprudenziali più recenti – richiamati peraltro nell’appello – in base ai quali "la circostanza che i documenti richiesti siano stati consegnati, a tempo debito, non è una ragione sufficiente per negare l’ostensione" (Cons. St., V, n. 4255/2006), anche perché l’istante può essere interessato ad una comparazione o più semplicemente aver smarrito i documenti e a differenza della Amministrazione, da cui promanano, non ha il potere di ricostruirli.

La decisione n. 349/2007 veniva notificata in data 19 aprile 2007 all’I.A.C.P. che, con nota prot. n. 6812 del 26 aprile 2007, manifestava l’intento di dare esecuzione al giudicato.

Con successiva nota prot. n. 9373 del 15.6.2007 veniva comunicato l’avvio di un procedimento amministrativo finalizzato all’esecuzione del giudicato, sollecitando la collaborazione del sig. Vi. per "la ricerca ed il rilascio della documentazione".

La riferita nota veniva riscontrata dal sig. Vi. che sollecitava il rilascio della documentazione.

Tenuto conto che l’Amministrazione non provvedeva a portare ad esecuzione il giudicato, il sig. Vi. provvedeva a notificare, in data 31.1.2008, l’atto di messa in mora ex art. 90 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, ma ciononostante l’I.A.C.P. di Catania non provvedeva al rilascio della documentazione richiesta.

Il sig. Vi. proponeva, quindi, ricorso per ottemperanza innanzi a questo Consiglio di Giustizia Amministrativa.

L’Amministrazione replicava producendo memoria difensiva con cui prospettava difficoltà esecutive connesse, in particolare, alle difficoltà di reperire detta documentazione, considerato il lungo tempo trascorso.

Il Collegio, con decisione n. 125/2009, accoglieva l’appello e, ritenendo che le difficoltà manifestate dall’Amministrazione non potessero escludere l’obbligo nei suoi confronti di dare corso alla esecuzione del giudicato con ogni possibile iniziativa al riguardo, assegnava al Presidente dell’Istituto, o ad un suo delegato, un termine di sessanta giorni per eseguire il giudicato.

Per il caso di ulteriore inadempienza, nominava quale Commissario ad acta il Prefetto di Catania, o funzionario da lui delegato, con l’onere di provvedere a detto adempimento nel successivo termine di 60 giorni.

Con delibera n. 98 del 27.7.2010, il Commissario ad acta, nella persona del Vice Prefetto, dott.ssa Filippina Cocuzza, dando atto di avere dato integrale esecuzione al giudicato nascente dalla citata decisione n. 125/2009 di questo C.G.A., comunicava di avere trasmesso al ricorrente, nella persona del suo legale rappresentante, avv. Salvatore Mazza, gli atti relativi al periodo in questione; atti dai quali è comunque possibile ricostruire gli importi effettivamente erogati all’ing. Vi.Al.

Segnalava, altresì, di avere impegnato la somma di Euro 485,00 quale compenso alla stessa spettante, nella qualità; importo proposto a questo Consiglio per l’adozione di apposito provvedimento.

Il Collegio dà atto, pertanto, che il giudicato nascente dalla decisione n. 125/09 C.G.A. è stato eseguito.

Dispone che al suddetto Commissario ad acta venga liquidata, a cura dell’I.A.C.P. di Catania, la somma di Euro 485,00 (quattrocentoottantacinque/00), a saldo della prestazione eseguita.

Si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dà atto dell’avvenuta esecuzione del giudicato nascente dalla decisione n. 125/2009 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Dispone che al suddetto Commissario ad acta venga liquidata, a cura dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, la somma di Euro 485,00 (quattrocentoottantacinque/00), a saldo della prestazione eseguita.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 22 settembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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