Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2011, n. 10334 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I coniugi C.E. e S.A., nel convenire in giudizio la s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni dinanzi al tribunale di Siracusa, in proprio e nella qualità dei figli minori L. e C., esposero che, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi nel luglio del 1995, il figlio S., trasportato a bordo di una autovettura condotta dalla madre E., assicurata con la compagnia convenuta, aveva perso la vita a causa delle lesioni riportate.

Chiesero, pertanto, il risarcimento del danno, nella misura dell’intero importo del massimale di polizza.

La compagnia assicuratrice, nel costituirsi, evidenziò come gli attori non avessero dedotto alcunchè in ordine alla responsabilità della madre della vittima (conduttrice dell’auto), responsabilità che pur costituiva l’indefettibile presupposto per la condanna al risarcimento – richiesto, peraltro, in modo inammissibilmente generico.

Gli attori, con memoria ex art. 180 c.p.c., specificarono allora che l’azione non era stata introdotta ex lege n. 990 del 1969, ma trovava fondamento nel rapporto contrattuale scaturente dalla polizza che S.A. aveva stipulato con la compagnia assicurative nella qualità di dipendente Montedison (polizza contenente garanzie e condizioni particolari e aggiuntive), la cui lettera H dell’allegato ME copriva gli infortuni (lesione o morte) del conducente e dei familiari trasportati sul veicolo assicurato, mentre la clausola H/b disponeva che, nel caso di trasporto di un solo familiare, la somma assicurata per tale persona era pari alla metà del massimale – onde, essendo la vittima unico trasportato, ed essendo il massimale di polizza pari a L. 1.500.000.000, la somma destinata al risarcimento non poteva che essere quella, in concreto richiesta, di L. 750 milioni.

A tanto la compagnia avrebbe replicato che la polizza evocata dagli attori non conteneva alcuna indicazione della somma assicurata in caso di infortuni.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando La Fondiaria a corrispondere la somma di cui al massimale dimidiato, che veniva ripartito tra ciascuno degli aventi diritto.

La sentenza, impugnata dalla convenuta dinanzi alla corte di appello di Catania, fu da questa integralmente riformata, sull’assunto che la polizza in contestazione non contenesse alcuna indicazione, quanto alla casella indicativa della garanzia reclamata dagli attori, dell’indennizzo dovuto in relazione agli eventi dedotti come oggetto dell’assicurazione, da ritenersi elemento essenziale del contratto di assicurazione, onde la nullità del contratto ex artt. 1418 e 1346 c.c..

Gli attori in prime cure hanno impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.

Resiste con controricorso la compagnia assicurativa.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza nella parte in cui respinse l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’onere di specifica indicazione dei motivi di cui all’art. 342 c.p.c., comma 1.

Il motivo è privo di pregio, avendo la corte territoriale correttamente escluso – con apprezzamento immune da vizi logico- giuridici e perciò solo incensurabile in questa sede tanto la genericità dell’atto di appello (per avere l’appellante proposto la questione della nullità della clausola deducendo specificamente l’erroneità della ratio decidendi posta a fondamento del decisum di prime cure) quanto la novità dell’impianto difensivo adottato dalla compagnia assicurativa, rettamente qualificando in termini di mere difese e non di eccezioni in senso stretto le doglianze afferenti alla pretesa nullità del titolo negoziale fonte della attuale controversia.

Con il secondo motivo, si denuncia falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c.; correlata violazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2 e dell’art. 112 c.p.c..

Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 1363, 1366, 1367, 1369, 1370 e 1371 c.c..

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesone la intrinseca connessione logico-giuridica, sono pienamente fondati.

La corte d’appello ha, difatti, disatteso i più elementari canoni ermeneutici dettati in materia contrattuale, e segnatamente quello secondo il quale l’interpretazione deve essere condotta: nel senso più aderente alla natura ed all’oggetto del contratto; nel senso che le clausole inserite nelle condizioni generali o in moduli/formulari predisposti da uno dei contraenti vanno lette, nel dubbio, a favore dell’altro; nel senso (dirimente nella fattispecie in esame) della conservazione del contratto, onde, nel dubbio, le clausole vanno interpretate in termini di loro validità e non di loro nullità (non potendosi ragionevolmente ritenere che una polizza accuratamente predisposta da tecnici dell’assicurazione possa celare in sè un così grave potenziale di nullità negoziale); nel senso del principio del favor per il contraente debole (principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa corte di legittimità, anche a sezioni unite, nelle più disparate materie contrattuali).

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente rinvio del procedimento alla corte di appello di Catania, in diversa composizione, che procederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Catania in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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