Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2011) 09-03-2011, n. 9401 notificazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 maggio 2007 il Tribunale di Modena dichiarava S.A. e C.G.R. colpevoli del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di D.A. R. e li condannava alla pena di mesi otto di reclusione, con i doppi benefici di legge, ed al pagamento in solido delle spese processuali. Disponeva la sospensione della patente di guida nei confronti di entrambi gli imputati per la durata di mesi sei.

Condannava altresì gli imputati ed i rispettivi responsabili civili Toro Assicurazioni e R.A.S. s.p.a. in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, danni da liquidarsi in separato giudizio,assegnando una provvisionale di Euro 70.000 in favore di ciascuna di esse, nonchè alla rifusione delle spese processuali in loro favore.

Avverso la decisione del tribunale di Modena hanno proposto appello i difensori degli imputati e del responsabile civile Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.. La Corte di Appello di Bologna in data 12.02.2010, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa dal tribunale di Modena e condannava gli imputati e il responsabile civile in solido, al pagamento delle spese processuali del grado, nonchè alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile Co.Em..

Avverso la predetta sentenza S.R. e il responsabile civile Toro Assicurazioni s.p.a., a mezzo del loro difensore, proponevano distinti ricorsi per Cassazione chiedendo l’annullamento sia della sentenza emessa in grado di appello, sia di quella emessa nel giudizio di primo grado.
Motivi della decisione

I ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:

violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 139 e 160 c.p.p., art. 429 c.p.p., comma 4, art. 601 c.p.p., comma 3, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1.

Nullità della sentenza impugnata per omessa citazione dell’imputato ai sensi dell’art. 601 c.p.p., comma 3, anche in relazione agli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.. Nullità della sentenza di primo grado per omessa citazione dell’imputato ai sensi dell’art. 429 c.p.p., comma 4, in relazione agli artt. 159 e 160 cod. proc. pen..

Lamentavano i ricorrenti che allo S. il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato presso il difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4. Egli era stato dichiarato irreperibile con provvedimento in data 27.04.2004 del Giudice per le indagini preliminari di Modena, provvedimento che si era reso necessario a seguito della impossibilità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare all’indirizzo risultante in atti. Peraltro non risultava essere mai stato effettuato un verbale di identificazione del ricorrente che, all’epoca, era indagato. Il giudice peraltro si era limitato a svolgere gli accertamenti presso il Dipartimento di Amministrazione penitenziaria, con esito negativo,disponendo poi la notifica del decreto di citazione presso il difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

Conseguentemente le notifiche avrebbero dovuto essergli effettuate ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., previe opportune ricerche nei luoghi indicati dalla norma.

Osservavano poi i ricorrenti che, comunque, sebbene il decreto di irreperibilità emesso dal G.I.P., necessario per la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, avesse perso efficacia nel momento in cui il procedimento penale era passato alla fase successiva, ovvero, all’esito dell’udienza preliminare e con l’emissione del decreto che dispone il giudizio, nessun nuovo decreto di irreperibilità nei riguardi dello S. era stato emesso.

Pertanto l’intero giudizio di primo grado era nullo ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), perchè svoltosi in violazione delle norme relative alla partecipazione dell’imputato nel processo a suo carico.

Parimenti era nulla secondo i ricorrenti, la notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado allo S., contumace, ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis, in quanto lo status di irreperibile del predetto ricorrente si era manifestato in un tempo di gran lunga successivo rispetto alla sottoscrizione, da parte dello stesso, dell’atto di nomina del difensore di fiducia e del relativo deposito presso la procura del tribunale di Modena, avvenuto in data 14.11.2003.

Infine lamentavano i ricorrenti che anche con riguardo alla vocatio in ius relativa al giudizio di appello, il giudice si era limitato a svolgere con esito negativo le ricerche presso il Dipartimento di Amministrazione penitenziaria, omettendo le necessarie ricerche e disponendo poi la notifica del decreto di citazione ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

Pertanto, sia con riguardo al processo di primo grado, sia con riguardo a quello di appello, si sarebbe realizzata una nullità di natura processuale di ordine generale, prevista dall’art. 178 c.p.p., lett. c) concernente l’intervento dell’imputato, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

E pacifico che il giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Modena, dovendo notificare a S.A. il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, lo dichiarava irreperibile con provvedimento emesso in data 27.04.2004.

Il decreto di irreperibilità si era reso necessario a seguito della impossibilità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare all’indirizzo risultante dagli atti sito in località (OMISSIS). Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente S.A., risulta dal decreto di irreperibilità allegato al ricorso e dagli atti presenti nel fascicolo processuale che i Carabinieri operanti avevano effettuato tutte le ricerche possibili ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., e non già soltanto presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Pertanto, ai sensi dell’art. 160 c.p.p., n. 2, tale decreto di irreperibilità, essendo stato emesso dal G.I.P. per la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, ha cessato di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Tanto premesso, per quanto attiene invece al giudizio di appello, non risultando dagli atti che l’imputato S.A. avesse eletto domicilio, doveva essere emesso, ai sensi dell’art. 160 c.p.p., nn. 3 e 4, nuovo decreto di irreperibilità, preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen.. Nessun nuovo decreto di irreperibilità risulta invece essere stato emesso, ma il decreto di citazione per il giudizio di appello risulta essere stato notificato allo S. presso il difensore ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4.

In particolare, dapprima è stata disposta la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di appello in località (OMISSIS). A seguito della comunicazione dei Carabinieri di irreperibilità del ricorrente all’indirizzo in questione,il giudice ha disposto la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, senza procedere all’emissione di nuovo decreto di irreperibilità, preceduto dalle ricerche ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen..

La citazione in tal modo effettuata è pertanto nulla ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c), per inosservanza degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.. Si è quindi verificata la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità con conseguente nullità di tutti gli atti successivi, in particolare del dibattimento di secondo grado e della sentenza impugnata, che deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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