Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2011) 09-03-2011, n. 9396

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ott. D’Ambrosio Vito che ha concluso per annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9.12.2009 il Tribunale di Udine – Sez. Dist. di Palmanova – condannava T.C., all’esito di giudizio celebrato con il rito ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, alla pena di mesi uno e giorni quindici di arresto (sostituita detta pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 1.710,00 di ammenda) e di Euro 1500,00 di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), (tasso alcolemico pari a 2,89 g/l alla prima prova e 3,04 g/l alla seconda): fatto accertato in (OMISSIS). Il Tribunale disponeva altresì la sospensione della patente di guida della T. per la durata di anni uno e mesi quattro, nonchè la confisca dell’autovettura Renault Clio tg. (OMISSIS) di proprietà dell’imputata: a tale ultimo riguardo, il Tribunale, riconoscendo natura di misura di sicurezza patrimoniale alla misura ablativa, riteneva di dover disporre la confisca dell’auto in applicazione dell’art. 200 c.p.p. – secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione – a nulla rilevando, quindi, che il fatto contestato alla T. fosse stato commesso prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2008 (poi convertito in L. n. 125 del 2008) istituivo della confisca (obbligatoria) del veicolo in relazione ai reati di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale, previsti dal codice della strada.

Ha proposto ricorso per cassazione la T., tramite il difensore, deducendo violazione di legge in ordine alla disposta confisca, trattandosi di misura introdotta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 entrato in vigore successivamente alla data di accertamento del reato contestato alla T. stessa, e dovendo riconoscersi a detta misura, ad avviso della ricorrente, natura sanzionatoria con conseguente divieto di retroattività.

Va premesso che l’imputata ha inteso all’evidenza proporre ricorso diretto per cassazione, per violazione di legge, pur trattandosi di sentenza appellabile in quanto di condanna a pena detentiva congiunta a quella pecuniaria (a nulla rilevando, ai fini della appellabilità, la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria).

La denuncia di violazione di legge è fondata. In presenza di un contrasto interpretativo che si era inizialmente delineato nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n. 23428 del 25/02/2010 Cc. – dep. 18/06/2010 – Rv. 247042) hanno affermato il principio di diritto secondo cui "la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria" (chiarendo in motivazione che, pertanto, la misura ablativa in argomento non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione). Orbene, poichè la confisca (obbligatoria) del veicolo – in relazione ai reati di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale, previsti dal codice della strada – è stata istituita con la novella del 2008 (ulteriori modifiche sono state poi recentemente apportate con la legge n. 120 del 2010), ed essendo stato accertato il 25 marzo 2008 il reato per il quale la T. è stata condannata, la confisca del veicolo, nel caso in esame, non poteva essere disposta: ne consegue che l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio nella parte concernente la statuizione della confisca che va quindi eliminata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca, che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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