Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 10514

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.E. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello lamentando l’avvenuta integrale compensazione delle spese pur a fronte dell’accoglimento della domanda.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.
Motivi della decisione

Premesso che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata si osserva quanto segue.

Il ricorso è inammissibile in quanto la censura secondo cui il giudice ha fatto cattivo uso del potere di compensare le spese attiene ad una violazione di legge e, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, avrebbe pertanto dovuto essere corredata dal prescritto quesito di diritto, nella specie insussistente.

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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