Sezione Prima
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1257/1999 proposto da CHESSA Michelina, in qualità di legale rappresentante della ditta omonima e nella veste di capogruppo dell’associazione temporanea di imprese composta da Chessa Michelina (mandataria capogruppo) e GAMBA Service s.p.a. (mandante), rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto introduttivo, dagli avvocati Cecilia Bassu e Michele A.rru, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Cagliari, piazza Repubblica n. 22;
contro
l’AZIENDA USL N. 3 di Nuoro, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Licinio Mastino, con domicilio eletto nel suo studio in Cagliari, via San Lucifero n. 72;
e nei confronti delle ditte
– POLISH HOUSE srl (aggiudicataria della gara), rappresentata e difesa dagli avvocati Armando Roccella del Foro di Genova e Maura Melis; con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Cagliari, via Paoli n. 67;
– S.P.D. e ATI composta da Ciemmelux, Fois Marianna e G.S. Service, non costituitesi in giudizio;
per l’ annullamento, previa sospensiva:
1) della delibera n. 3099 del 26/6/1999 del direttore generale dell’azienda sanitaria locale n. 3, con la quale è stata approvata l’aggiudicazione della licitazione privata per il servizio di pulizia dei presidi ospedalieri e dei servizi sanitari ed amministrativi e dei distretti di Nuoro, Sorgono, Siniscola, Isili e Macomer;
2) nonché di ogni atto presupposto e segnatamente dei verbali di gara del 21/6/1998 (con esclusione della ricorrente: per non aver incluso nella busta relativa alla documentazione amministrativa, busta n. 1, il certificato di cui alla lettera “j” della lettera di invito, concernente l’individuazione delle parti del servizio che dovevano essere eseguite dalle singole imprese dell’ATI) e 23/6/1999 (recante aggiudicazione);
3) e, per quanto possa occorrere, del parere, non compiutamente conosciuto, dell’ufficio legale dell’azienda n. 1715 del 14/6/1999.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio e memoria dell’amministrazione;
visto l’atto di costituzione in giudizio e memoria della controinteressata POLISH HOUSE srl;
visti gli atti tutti della causa;
considerato che alla camera di consiglio del 16 novembre 1999 la domanda di sospensione cautelare è stata respinta con ordinanza n. 456;
nominato relatore per la pubblica udienza del 28 gennaio 2009 il consigliere Grazia Flaim ;
uditi gli avv.ti Michele Arru per la ricorrente e l’avvocato Mastino per l’amministrazione;
Ritenuto
che alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato essere sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso;
CHE ciò stante non resta al Collegio che dare atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso;
Che quanto alle spese queste possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
Sezione Prima
dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009, con l’intervento dei signori Magistrati:
– Paolo Numerico – Presidente;
– Silvio Ignazio Silvestri – Consigliere;
– Grazia Flaim – Consigliere, estensore.
Depositata in Segreteria il 6/02/2009
Il Segretario Generale
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it