Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 09-03-2011, n. 9292 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 23.2.2010 la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Savona del 14.4.2008, con la quale R.C., ritenuta la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 dichiarata equivalente alla contestata recidiva reiterata, applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, era stato condannato alla pena di anni 5, mesi 4 di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per avere, in concorso con P. E., acquistato da vari soggetti tra cui G.S. ed altri non identificati sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina per quantità imprecisate che poi cedeva per singole dosi a numerosi tossicodipendenti.

Riteneva la Corte territoriale che non potesse essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 stante l’intensa attività di spaccio svolta dall’appellante per circa quattro mesi (l’interruzione avvenne solo a seguito dell’intervento della polizia), i due diversi tipi di sostanza stupefacente detenuti a fini di spaccio, le reiterate cessioni nei confronti di numerosi soggetti. Si trattava,quindi,di una condotta criminosa connotata da elevata pericolosità, per cui, tenuto conto che l’imputato aveva riportato una precedente condanna per spaccio di droga, non poteva essere esclusa la recidiva.

La negativa valutazione della personalità dell’imputato escludeva anche che potessero essergli concesse le circostanze attenuanti generiche.

2) Ricorre per cassazione R.C., denunciando la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla non esclusione della contestata recidiva. La Corte territoriale ha ritenuto di non poter escludere la recidiva essendo il fatto rivelatore e sintomatico di elevata pericolosità, senza tener conto che il giudice di prime cure aveva ritenuto il fatto di lieve entità, tanto che aveva riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5.

La Corte, inoltre, fa riferimento ad una precedente condanna per spaccio di droga, ma il certificato penale in atti non è riferibile al prevenuto ma a tale G.S.. Con il secondo motivo denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3) Il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata risente di un grave travisamento delle determinazioni del primo giudice. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il GUP del Tribunale di Savona aveva riconosciuto all’imputato la circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 dichiarandola equivalente alla contestata recidiva. E del resto con i motivi di appello si chiedeva la esclusione della recidiva e, comunque, che la concessa attenuante di cui al comma 5 venisse ritenuta prevalente, avendo il giudice di prime cure ribadito più volte che il fatto contestato era di lieve entità.

Nonostante che nella intestazione della sentenza si riportasse correttamente la pronuncia di primo grado e nonostante che tale pronuncia non fosse stata oggetto di impugnazione da parte della pubblica accusa, la Corte territoriale si è soffermata, incomprensibilmente, in motivazione, sulla non configurabilità della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, comma 5 (già "irrevocabilmente" concessa dal primo giudice).

Tale errore inficia inevitabilmente l’intera motivazione, in quanto si fa discendere automaticamente dalla gravità del fatto, rivelatore di elevata pericolosità sociale (per le ragioni addotte nel motivare la non concedibilità dell’attenuante), la impossibilità di escludere la recidiva.

Quanto al riferimento al precedente specifico, effettivamente non risulta in atti un certificato penale riconducibile al ricorrente (anche nelle altre diverse identificazioni) con tale annotazione.

La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Genova, che motiverà adeguatamente in ordine alle richieste avanzate con i motivi di appello.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Genova per nuovo esame sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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