T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-03-2011, n. 334 prove d’esame Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

to nel verbale;
Svolgimento del processo

Con l’odierno gravame il sig. M. impugna gli atti di una procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato, mesi tre, di un istruttore geometra, cat. C. Posizione Economica C1, disposta dal Comune resistente con delibera di Giunta n. 56 del 23.04.2010.

Il ricorrente ha partecipato e nella graduatoria finale si è collocato 2° con punti 10,00, mentre è risultato vincitore il controinteressato con punti 10,25.

Avverso gli atti impugnati deduce le seguenti censure:

– Eccesso di potere per motivazione incoerente, apodittica, arbitraria e carente di presupposti logici, travisata da errori di fatto, da irragionevolezza e da contraddittoria applicazione dei criteri, pur insufficientemente e illegittimamente adottati. – per vari profili:

– Eccesso di potere per difetto di istruttoria

– Violazione falsa applicazione della lex specialis.

– Violazione art. 3 L. 241 / 90 e succ. m.e. e degli artt. 3 e 97 Cost.

– Violazione lex 142 / 90 – 127 / 97 – 29 / 93 – 387 / 98 – 80 / 98.

In particolare il ricorrente assume l’illegittimità dell’affidamento dell’incarico della selezione al Segretario Comunale anziché al Responsabile delle Risorse Umane, come previsto dalla Delibera di Giunta che aveva disposto l’indizione della procedura concorsuale.

Il sig. M. si duole inoltre della mancata predeterminazione dei criteri di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi e del breve tempo dedicato alla valutazione.

Conclude chiedendo l’annullamento della procedura.

Si è costituito il Comune con una memoria con la quale ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse atteso che la selezione riguardava l’assunzione per soli tre mesi di un Istruttore Geometra e che il rapporto di lavoro ha ormai avuto termine.

Alla Camera di Consiglio del 4 novembre 2011 il ricorrente ha rinunciato alla richiesta misura cautelare.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare il Collegio esamina la dedotta eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

L’eccezione è infondata.

Nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata soltanto al verificarsi di una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della sua proposizione, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, nel senso di avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche se solo strumentale, morale o comunque residua utilità della pronuncia del giudice.

Di conseguenza quest’ultimo deve di volta in volta verificare le concrete conseguenze del nuovo atto sul rapporto preesistente, al fine di stabilire se, nonostante il suo sopravvenire, l’eventuale sentenza di accoglimento del gravame, a prescindere dal suo contenuto eliminatorio del provvedimento impugnato, possa comportare o meno ulteriori effetti conformativi, ripristinatori o anche solo propedeutici a future azioni rivolte al risarcimento del danno (Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1431, in tal senso anche Cons. St., sez. VI, 18.3.2008, n. 1137; TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 19.10.2002, n. 8909)

Atteso che nel caso di specie non è il ricorrente a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e che non è intervenuta nessuna situazione nuova rispetto a quella preesistente alla proposizione del ricorso, ritiene il Collegio che permanga un interesse alla pronuncia di merito.

L’eccezione di improcedibilità va quindi respinta perché infondata.

Nel merito il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.

E’ infondata la censura con la quale si contesta la legittimità dell’affidamento della selezione al Segretario Comunale, atteso che è previsto anche dal regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione del Comune di San Calogero, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 25/6/2003, che tale incarico possa essere svolto in caso di impedimento del Responsabile dell’Area Risorse Umane ed organizzazione dal Segretario Comunale.

L’art. 8 del suddetto Regolamento inoltre prevede espressamente che a svolgere la procedura in oggetto, trattandosi di selezione per l’assunzione a tempo determinato, sia un solo soggetto e non una commissione.

Deve invece accogliersi, perché fondata, la censura di violazione delle norme concorsuali applicabili al caso di specie, ed in particolare, dello stesso articolo 8 del Regolamento laddove si richiede la "necessaria predeterminazione dei criteri per la valutazione delle prove".

Nel caso sub judice per la prova orale, consistente in un colloquio su 11 materie, era prevista l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti.

Tuttavia, da nessuno degli atti della procedura, né, in particolare, dal verbale impugnato, risulta in alcun modo motivata l’attribuzione del punteggio di 6 punti al ricorrente nella prova orale e di 8,50 punti al vincitore.

E’ evidente che proprio tale ampiezza di punteggio (da 1 a 10 punti) ha consentito al vincitore, che pur partiva da un punteggio per titoli di 1,75 punti di superare di 0,25 punti il ricorrente che pur aveva 4,00 punti per i titoli.

Ne consegue la rilevanza della omessa predeterminazione dei criteri di attribuzione del punteggio numerico in totale assenza di una motivazione che possa dare conto della diversa valutazione dei due candidati alla prova orale (il 1° ed il 2° in graduatoria).

La giurisprudenza alla quale presta adesione il Collegio ha in più occasioni evidenziato che l’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali, quale imposto anche dalla necessità di tener fede al principio costituzionale che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioni concorsuali, deve ritenersi assolto quando al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo. Tra tali elementi vi è in primo luogo la formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione (Cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 18 novembre 2010, n. 25332).

Nel caso di specie non vi è alcuna indicazione nel verbale della giornata dedicata alla valutazione dei candidati dei motivi per i quali al colloquio del ricorrente è stato attribuito un punteggio appena sufficiente, nonostante fosse il candidato con maggiore numero di titoli, mentre al vincitore è stato attribuito un punteggio assai vicino al massimo, così consentendo di trascurare la pregressa esperienza rappresentata dai titoli di studio e di servizio, in contrasto con il criterio sottostante la disciplina, contenuta nell’art. 8 del Regolamento, delle assunzioni a tempo determinato in casi di urgenza (vedi ultimo comma dell’art. 8 cit. laddove è prevista in tali ipotesi la possibilità di assumete a tempo determinato sulla base della votazione conseguita nel titolo di studio e le esperienze di lavoro subordinato nella medesima professionalità presso enti Pubblici e Privati).

Il motivo di doglianza è quindi fondato ed il ricorso va accolto con conseguente annullamento della procedura concorsuale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la procedura concorsuale impugnata.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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