Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 09-03-2011, n. 9291 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 29 aprile del 2010, confermava quella resa con il rito abbreviato dal giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale della medesima città, con cui A.L.G.S. era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis e art. 61 c.p., n. 11 bis per avere detenuto a fine di spaccio grammi 36,208 di cocaina e di quello di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis e art. 337 c.p. per resistenza ai pubblici ufficiali, che volevano trarlo in arresto per la detenzione della cocaina, in tali reati assorbito quello di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis. Fatti commessi in (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:

l’erronea applicazione dell’art. 73, comma 5 per l’omesso riconoscimento dell’attenuante della lieve entità;

la violazione dell’art. 81 c.p. per l’eccessivo aumento di pena per la continuazione avuto riguardo al fatto che trattasi di reati di modesta entità;

violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento all’omessa concessione delle attenuanti generiche;

Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

La rinuncia al ricorso determina la sopravvenuta inammissibilità dello stesso.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 300,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.;

DICHIARA Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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