Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 09-03-2011, n. 9289 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 23 marzo del 2010,in riforma di quella resa dal tribunale della medesima città il 23 settembre del 2002, previa rinnovazione del dibattimento mediante l’esperimento di una perizia fonica, accogliendo l’appello del pubblico ministero, condannava N.F. alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 8000,00 di multa,quale responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80 per avere, in concorso con altri, acquistato ed importato in Italia da un (OMISSIS) rimasto sconosciuto 150 chilogrammi di marijuana L’affermazione di responsabilità si fonda su alcune conversazioni telefoniche e sul fatto che la voce del soggetto che aveva trattato l’acquisto con l'(OMISSIS) rimasto ignoto è stata attribuita, anche a seguito di perizia fonica, al N..

Ricorre per cassazione il predetto per mezzo del proprio difensore denunciando:

la violazione dei criteri di valutazione degli indizi ed illogicità della motivazione sul punto perchè l’affermazione di responsabilità si fonda sul solo accertamento fonico,il quale da solo non è sufficiente a sostenere un giudizio di responsabilità,tanto più che il coimputato P. è stato assolto e la Corte non ha motivato la scelta di ammettere la perizia fonica;

eccessività della pena.

Con memoria aggiuntiva ha dedotto altresì mancanza o contraddittorietà della motivazione per avere la Corte ribaltato il giudizio di primo grado senza adeguata motivazione nonchè per avere ammesso la perizia fonica benchè, secondo l’orientamento della Corte di legittimità, la perizia non sia una prova decisiva deducibile a norma dell’art. 606, lett. d).
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato.

In materia di intercettazioni di conversazione telefoniche l’identificazione del colloquiante può essere effettuata anche mediante una perizia fonica. L’identificazione derivante da tale accertamento costituisce piena prova se l’accertamento si fonda,come avvenuto nella fattispecie, su metodi scientifici già sperimentati.

Invero alla base della perizia fonica vi è il fatto che il timbro della voce rappresenta una qualità considerata individualizzante della persona. D’altra parte, contrariamente all’assunto del ricorrente, nel caso in esame il risultato della perizia risulta acclarato da altri elementi e segnatamente dai contatti dell’imputato con trafficanti di droga ed in particolare con il trafficante (OMISSIS) C., il quale a sua volta risultava avere avuto rapporti con trafficanti (OMISSIS), nonchè dal riconoscimento della voce effettuato dall’ispettore I.. La perizia in defintiva ha confermato il riconoscimento informale effettuato dal teste I..

Quindi il N. è proprio il soggetto che in base alle conversazioni telefoniche aveva trattato l’acquisto della droga che ha poi importato in Italia.

L’affermazione di responsabilità del N. non è contrastata dall’assoluzione del P. nel diverso procedimento,trattandosi di situazioni processuali tra loro non incompatibili. Invero la persona alla quale il N. aveva consegnato la droga è stato individuato nel P. solo in base alla titolarità dell’utenza telefonica cellulare n. (OMISSIS). Il P. si è giustificato asserendo che, nel periodo in cui erano state intercettate le telefonate che lo coinvolgevano nell’acquisto dell’eroina, aveva ceduto la sua utenza telefonica ad altro soggetto di cui non è stato in grado di fornire le generalità. Il tribunale, avendo ritenuto plausibile la sua giustificazione lo ha assolto.

La censura relativa al trattamento sanzionatorio è inammissibile per la sua genericità. D’altra parte la statuizione della Corte sul punto non presenta alcun profilo di incongruenza. Anche il motivo aggiunto va respinto perchè la Corte ha indicato la ragione per la quale ha ribaltato la valutazione del tribunale. La perizia fonica è stata legittimamente ammessa dalla Corte per superare le perplessità manifestate dal tribunale. La giurisprudenza di questa Corte,citata dal ricorrente nel motivo aggiunto,secondo la quale l’omesso espletamento di una perizia non può essere dedotta con il mezzo di annullamento di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), perchè la perizia, essendo una prova "neutra", non può essere classificata come prova a carico o a discarico, non è influente per diverse ragioni. In primo luogo perchè la giurisprudenza citata si riferisce a decisioni pronunciate dalla Corte territoriale ed impugnate in cassazione con il mezzo di annullamento di cui all’art. 606, lett. d) per l’omessa rinnovazione del dibattimento per l’espletamento di una perizia .Nella fattispecie la perizia è stata chiesta in primo grado. In secondo luogo perchè l’affermazione secondo la quale la perizia, come prova neutra, non può essere dedotta con il mezzo di annullamento di cui all’art. 606 c.p.p., lett. d), valida nella maggior parte dei casi, non può assurgere a valore assoluto e categorico, posto che, in alcun casi, la decisività di una perizia non è seriamente contestabile (basti pensare alle indagini dattiloscopiche o quelle sul DNA).

In terzo luogo perchè ,se l’omesso espletamento di una perizia non può essere censurato in cassazione con il mezzo di annullamento di cui all’art. 606, lett. d), può sempre essere contestato con il mezzo di annullamento di cui all’art. 606, lett. e) ossia per mancanza o illogicità della motivazione Nella fattispecie la decisione del tribunale di respingere l’istanza di espletamento di una perizia fonica, avanzata dal pubblico ministero per superare le eventuali perplessità derivanti dal riconoscimento informale della voce effettuato dall’ispettore di polizia I., è stata appunto censurata in appello per illogicità della motivazione. In particolare il tribunale ha ritenuto insufficiente il riconoscimento della voce effettuato dall’ispettore di polizia, ma non ha ammesso la prova chiesta dal pubblico ministero,che avrebbe potuto superare le perplessità derivanti da un riconoscimento non scientifico,anche se a carico dell’imputato già sussistevano indizi.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.;

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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